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WHISTLEBLOWING: impatto sul d.lgs. 231/2001
a cura del Dott. Renato Tuccillo
La recente normativa nazionale in materia di whistleblowing racchiude in un testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.
Inoltre, la l. 179/2017 ha introdotto il whistleblowing anche nel settore privato, inserendo nell’art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n 231[1] i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, di talché le società e gli enti dotati dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal citato decreto (di seguito anche: “Modelli 231”) hanno dovuto attivare i canali necessari per consentire, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti rispetto ai reati del “catalogo 231” e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello riscontrate in virtù delle funzioni svolte.
Come accennato, il d.lgs. 24/2023, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della legge di delegazione europea 2021[2], attua la Direttiva europea 2019/1937[3], recante disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o whistleblowers) una tutela uniforme nel contesto comunitario in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l’adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.
Quanto alle definizioni, per quanto di specifico interesse in questa sede, rilevano quelle relative:
- ai “soggetti del settore pubblico” (pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001[4], autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house);
- ai “soggetti del settore privato”, costituiti da quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché da quelli che, pur non avendo impiegato la media di cinquanta lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione, ovvero rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
[1] Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
[2] Legge 4 agosto 2021, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea).
[3] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
[4] In virtù della norma citata: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.