Statuto

Statuto “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Napoli Nord

ARTICOLO 1. Denominazione e scopi

1.1 – Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI NORD” in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come “Unione”.

1.2 – L’Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.

1.3 – L’Unione locale di Napoli Nord deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

ARTICOLO 2. Durata

2.1 – L’Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3. Sede

3.1 – L’Unione ha la propria in Aversa alla Via Vito di Jasi n. 59. All’atto della nomina del Presidente del Consiglio Direttivo potrà essere deliberato il cambiamento della sede.

ARTICOLO 4. Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

4.1 – L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell’Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull’attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell’Unione Nazionale.

ARTICOLO 5. Attività

5.1 – L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività:

  • organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
  • realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  • realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;
  • promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
  • promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degli associati;
  • aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
  • partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
  • realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione.

ARTICOLO 6. Patrimonio

6.1 – L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività:

  • organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
  • realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  • realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;
  • promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
  • promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degli associati;
  • aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
  • partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
  • realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione.

6.2 – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7. Associati

7.1 – Dell’Unione possono far parte i Commercialisti iscritti all’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti. 

7.2 – L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

7.3 – Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatré anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.

7.4 – Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti all’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell’associazione. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.

7.5 – Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, uno o più rappresentanti (numero lasciato libero a discrezione dell’Unione Locale) che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

7.6 – Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

7.7 – Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

7.8 – Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ARTICOLO 8. Dimissioni ed Espulsioni

8.1 – Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.

8.2 – Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ARTICOLO 9. Organi dell’Unione

9.1 – Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:

  • l’Assemblea generale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Centro Studi;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10. Assemblea Generale degli Associati

10.1 – L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

10.2 – L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

  • nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
  • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
  • modifiche allo statuto;
  • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

10.3 – L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

10.4 – Hanno diritto al voto soltanto i Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.

10.5 – Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 11. Consiglio Direttivo

11.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Centro Studi, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 13 (lasciato libero a discrezione dell’Unione locale), tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatré anni;
  • un Rappresentante dei Praticanti con diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 7.5 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti.

11.2 – Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.

11.3 – Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta.

11.4 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Centro Studi.

11.5 – Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

11.6 – Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

11.7 – Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.

11.8 – L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12. Centro Studi

12.1 – L’Unione locale di Napoli Nord sarà dotata di un Centro Studi. Esso avrà come fine la realizzazione di documenti e pubblicazioni di interesse per la categoria aumentando così la visibilità dell’Unione sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale, nonché sarà l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.

12.2 – Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, sarà dotato di un proprio organigramma e propri strumenti. Rimane in carica per tutta la durata dello stesso. Il direttivo dell’Unione nomina e revoca il direttore del Centro Studi e approva e modifica il regolamento dello stesso. Il direttore del centro studi potrà essere un membro del direttivo dell’Unione o anche un membro esterno; la carica di direttore del Centro Studi è incompatibile con le quattro cariche istituzionali del direttivo dell’Unione. Ogni decisione presa in seno al centro studi dovrà essere sottoposta e vagliata dal Consiglio direttivo.

12.3 – Il Consiglio Direttivo, a seconda delle capacità finanziarie dell’associazione e sulla base del piano annuale delle attività, stanzierà delle somme finalizzate alla esecuzione dei lavori in essere nell’ambito del Centro Studi.

12.4 – Per tutt’altro quello che riguarda il centro Studi si rinvia al regolamento interno dello stesso.

ARTICOLO 13. Collegio dei Probiviri

13.1 – Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.

13.2 – L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.

13.3 – Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

13.4 – Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell’Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 14. Collegio dei Revisori

14.1 – Qualora l’Assemblea dei Soci lo preveda, la gestione dell’Unione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo.

14.2 – I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

14.3 – Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 15. Cooptazione

15.1 – Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, del Centro Studi, del Collegio dei Probiviri, o del Collegio dei Revisori ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

ARTICOLO 16. Disposizioni varie

16.1 – Le cariche dell’Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l’Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità.

16.2 – Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

ARTICOLO 17. Modifiche dello Statuto

17.1 – Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.

16.2 – La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Associati!

 Gli iscritti possono beneficiare delle convenzioni stipulate e hanno tariffe agevolate nelle iniziative organizzate dall’Unione.