Titolare Effettivo: l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese sospeso sino alla pronuncia del TAR Lazio

a cura del Dott. Davide Fico

Il duemilaventitre si è concluso con lo slittamento dell’obbligo di comunicazione nell’apposito Registro istituito presso le Camere di Commercio fissato per l’11 dicembre dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese, incombente su quelle munite di personalità giuridica (in cui rientrano S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Società Cooperative), sulle persone giuridiche private (ovvero per le Associazioni, le Fondazioni e per le altre istituzioni di carattere privato) e sui trust ed sugli istituti giuridici affini al trust, in attuazione del D.M. del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) datato 29 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023.
L’individuazione del titolare effettivo inteso come “la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di un soggetto giuridico diverso dalle persone fisiche, la/e persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”* è finalizzata a monitorare, a prevenire e a contrastare i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo su tutto il territorio nazionale.
In caso di mancata o ritardata comunicazione della titolarità effettiva, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo digitale TE, è stata prevista in capo al soggetto inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro ai sensi dell’art.2630 c.c., con riduzione di un terzo, se la suddetta (comunicazione) avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine originario.
Con ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023, il TAR Lazio ha sospeso in via cautelare sino alla primavera del 2024 (udienza di merito: 26 marzo 2023) per tutti i soggetti obbligati il termine per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese su ricorso proposto da Assoservizi fiduciari ritenendo “che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”**.

*Artt. 20 e 22 del D.lgs. n. 231/2007 – Normativa antiriciclaggio.
**Ordinanza Tar Lazio n.8083/2023 del 7 dicembre 2023.