Il nuovo art. 16-ter TUIR: come cambia il sistema delle detrazioni IRPEF nel 2025

a cura della Dott.ssa Wanda Buonocore

Con l’emanazione della Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti applicativi in merito alla nuova disciplina delle detrazioni fiscali introdotta dall’articolo 3, comma 1, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). In particolare, viene approfondita l’operatività dell’art. 16-ter del TUIR, norma di nuova introduzione che segna un passaggio significativo verso un modello di fiscalità personale più selettivo, progressivo e coerente con il principio della capacità contributiva.

L’art. 16-ter, rubricato “Limiti alla fruizione delle detrazioni IRPEF in base al reddito complessivo”, si propone di razionalizzare il sistema delle detrazioni fiscali limitandone l’efficacia ai soli contribuenti che non superano determinati livelli di reddito. La disposizione prevede che, a partire dal periodo d’imposta 2025, le detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 16 del TUIR – nonché quelle previste da disposizioni speciali – siano fruibili in misura piena esclusivamente dai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.

Superata tale soglia, la detrazione inizia a ridursi in modo proporzionale e lineare, sino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 120.000 euro. Il legislatore ha tuttavia previsto un meccanismo di correttivo familiare, volto a valorizzare la presenza di figli fiscalmente a carico: per ciascun figlio, il limite massimo per l’azzeramento delle detrazioni è incrementato di 15.000 euro, fino a un massimo di quattro figli. In tal modo, un contribuente con reddito complessivo di 150.000 euro e tre figli a carico potrà ancora fruire, seppur in misura ridotta, delle detrazioni previste.

Tra gli oneri interessati dalla nuova disciplina rientrano, in via esemplificativa ma non esaustiva:

  • gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • le spese sanitarie e veterinarie;
  • le spese scolastiche, universitarie e sportive dei figli;
  • le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, università, enti del Terzo Settore, partiti politici e altri soggetti agevolati.

Va precisato che restano interamente detraibili, indipendentemente dal reddito, le spese sanitarie sostenute in favore di soggetti con disabilità, ai sensi della legge 104/1992, nonché le spese mediche connesse a patologie esenti.

La Circolare chiarisce inoltre che la misura della detrazione spettante è calcolata dal sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti già in sede di erogazione delle retribuzioni. Per gli altri contribuenti, il calcolo dovrà essere effettuato autonomamente o a mezzo del professionista incaricato in sede di dichiarazione. Il reddito da considerare per l’applicazione del meccanismo di riduzione è quello complessivo al lordo degli oneri deducibili, includendo anche eventuali redditi fondiari, di capitale, diversi o redditi esteri.

Dal punto di vista sistematico, l’introduzione dell’art. 16-ter TUIR rappresenta un’evoluzione coerente con i criteri di delega della Legge n. 111/2023, che mira a riformare l’IRPEF secondo un modello basato sulla progressività, sulla riduzione dei benefici generalizzati e sulla tutela delle famiglie con carichi fiscali effettivi. Il nuovo assetto delle detrazioni costituisce, di fatto, uno strumento per rimodulare selettivamente il beneficio fiscale in funzione della reale capacità contributiva del contribuente.