Le dimissioni per fatti concludenti

a cura del Dott. Baldi Luigi

La Legge di Bilancio 2025 – cd. Collegato Lavoro[1] dal 12/01/2025 ha introdotto, mediante art. 19, la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti con inserimento del c. 7-bis all’art. 26 del D.lgs. 151/2015.

La ratio della nuova fattispecie prevede la facoltà per il datore di lavoro – dopo un certo numero di assenze prolungate senza giustificazioni da parte del lavoratore – di risolvere il contratto di lavoro per volontà dello stesso[2].

L’art. 19 della Legge 203/2024 ha introdotto la fattispecie in esame per contrastare il fenomeno delle assenze da lavoro arbitrarie che avevano il solo scopo di costringere il datore di lavoro ad attivare procedure disciplinari per la risoluzione del rapporto di lavoro, tali da garantire al lavoratore l’accesso alla Naspi.   

Con la nuova disciplina l’onere probatorio grava interamente sul lavoratore che dovrà fornire elementi concreti per provare la propria impossibilità a comunicare l’assenza nei termini previsti dalla norma.

Dall’attuazione operativa dell’istituto emergono corrispondenti conseguenze per entrambi le parti:

  • da un lato, il datore di lavoro, attuando nel concreto tale disciplina, non sarà costretto a versare il cd. “ticket di licenziamento”[3];
  • dall’altro, il lavoratore non potrà accedere all’ammortizzatore sociale della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)[4]

Per quanto attiene al numero di giorni necessari per l’attivazione dell’istituto, a seguito di chiarimento intervenuto da parte del Ministero del Lavoro[5], è stabilito pari a 15, anche in caso di termini inferiori previsti dal CCNL applicato, salvo termini più favorevoli per il lavoratore previsti dallo stesso CCNL.

Pertanto, una volta rinvenute le condizioni sopra esplicitate, il datore di lavoro – mediante un apposito modello fornito dall’ITL[6] – dovrà trasmettere a mezzo PEC all’ITL competente il detto modulo contenente una serie di informazioni utili per le verifiche del caso.

Da ciò discende che è a far data da tale comunicazione decorre il dies a quo per il decorso del termine dei cinque giorni previsto per effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.

L’ITL, ricevuta la comunicazione, dovrà provvedere a verificare la correttezza della procedura e la veridicità della comunicazione del datore di lavoro.

Dall’attuazione della procedura possono derivare diverse ipotesi:

  • se l’Ispettorato verifica che i presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015 non sono soddisfatti, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito;
  • se il lavoratore, prima che la procedura si esaurisca ed abbia prodotto i suoi effetti, comunica le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento;
  • se il lavoratore, prima che la procedura si esaurisca, presenta dimissioni per giusta causa – la verifica delle ragioni che hanno portato alla dimissione per giusta causa da parte del lavoratore potrà essere oggetto di un successivo contraddittorio tra le parti.

[1] L. n. 203/2024;

[2] Tale disciplina delle dimissioni per fatti concludenti non si applica alle lavoratrici in gravidanza e ai genitori nei primi tre anni di vita del bambino come da circolare 6/2025 Ministeriale;

[3] L. n. 92/2012, art. 2, commi 31-35;

[4] D.lgs. 22/2015 e s.m.i. come da Leggi di Bilancio successive;

[5] Circolare Ministeriale n. 6/2025; 

[6] Nota 3984/2025;