Il concordato semplificato

a cura dell’Avv. Gaetano Scognamiglio

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura a carattere volontario, con la quale il debitore propone il soddisfacimento dei crediti con le forme, le modalità e le tempistiche indicate nella proposta e sulla base di un piano di cessione dei beni. La proposta di soddisfacimento non è sottoposta all’approvazione dei creditori, ai quali non è consentito di votare, ma è rimessa solo al controllo del tribunale, che deve verificare, tra l’altro, l’assenza di pregiudizio per i creditori.

Con l’omologazione da parte del tribunale, la proposta diventa vincolante per tutti i creditori, che dovranno essere soddisfatti nei limiti ed in conformità di quanto offerto, con conseguente liberazione del debitore da ogni debito pregresso mediante l’adempimento degli obblighi concordatari.

Si tratta di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, rientrante nella categoria delle procedure concorsuali, e specificamente nell’ambito delle procedure concordatarie. La mancanza di votazione non ne elimina o attenua, infatti, la natura concordataria, rimanendo il dato caratterizzante della presenza di una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore e rimessa alla valutazione del tribunale, con la possibilità per i creditori di far valere le loro ragioni innanzi al tribunale. Si rientra, quindi, nell’ambito dei cd. concordati coattivi, previsti sia nelle procedure di tipo amministrativo e sia nella disciplina del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore).

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di seguito, “concordato semplificato”) non rappresenta, però, una mera variante o sotto-tipo del concordato preventivo, ma costituisce una procedura concordataria diversa ed autonoma: mentre il concordato preventivo si compone di tre elementi strutturali (proposta, votazione e omologazione), nel concordato semplificato manca l’elemento della votazione, con conseguente sostituzione dell’autotutela dei creditori, rappresentata appunto dalla votazione, con l’eterotutela del tribunale, rappresenta dal giudizio di assenza di pregiudizio per i creditori da svolgersi in set di omologazione.

Il tema della qualificazione del concordato semplificato non va trascurato, perché la disciplina per esso dettata si limita a due sole nome specifiche (artt. 25-sexies e 25-septies), accompagnate dal richiamo ad alcune norme dettate per il concordato preventivo, senza un rinvio generalizzato e di chiusura. Poiché, come detto, il concordato semplificato non è una mera variante del concordato preventivo, i silenzi e le lacune nella disciplina di questa procedura non possono essere colmate attraverso l’applicazione diretta delle norme del concordato preventivo, restando solo consentita, al ricorrere delle condizioni, l’applicazione delle stesse in via analogica.