Finanziamenti a imprese in stato di insolvenza e abusiva concessione del credito: la Cassazione tra nullità del contratto e tutela dei creditori

a cura del Dott. Saverio di Chiara

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima civile, con ordinanza del 25 febbraio 2026, pubblicata il 25 marzo 2026, è intervenuta in tema di concessione abusiva del credito con riferimento a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica erogati a un’impresa già in stato di insolvenza.

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’istituto di credito per l’ammissione di due crediti derivanti da finanziamenti chirografari, esclusi in sede di merito sul presupposto che l’operazione avesse contribuito ad aggravare il dissesto e a ritardare l’emersione della crisi.

Nel provvedimento di merito, richiamato dalla Cassazione, assumono rilievo sia la presenza di indici già manifesti di insolvenza, desumibili dalla documentazione contabile e dalle rilevanti esposizioni verso erario ed enti previdenziali, sia l’inadeguatezza della verifica del merito creditizio rispetto alla reale situazione economico-finanziaria della società.

In particolare, viene evidenziato che parte della nuova finanza era stata utilizzata per assorbire una precedente esposizione verso il medesimo istituto, mentre il rapporto tra debito e patrimonio netto risultava già fortemente squilibrato.

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie in termini di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., affermando che il finanziamento può assumere rilievo non soltanto sul piano della responsabilità del finanziatore, ma anche su quello della validità del negozio, ove si inserisca in una condotta idonea ad aggravare il dissesto e a ritardarne l’emersione.

La pronuncia richiama inoltre l’art. 2035 c.c., ritenendo irripetibili le somme erogate quando l’operazione si ponga in contrasto con i principi di correttezza delle relazioni economiche e con la tutela della massa dei creditori.

Ne emerge, sul piano applicativo, una rinnovata attenzione alla qualità dell’istruttoria bancaria e alla verifica preventiva della sostenibilità dell’operazione, specie nei casi in cui la nuova finanza si risolva in un mero differimento dell’emersione della crisi.