ZES Unica 2026: al via le comunicazioni tra novità operative e vincoli procedurali

a cura della Dott.ssa Silvia Schiavone

Il 31 marzo 2026 si è aperta la finestra temporale per la trasmissione della comunicazione relativa al credito d’imposta ZES Unica 2026: imprese e professionisti sono già chiamati a indicare l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026.

La misura entra in una nuova fase, caratterizzata dalla stabilizzazione fino al 2028, che consente una pianificazione degli investimenti su base pluriennale, superando l’incertezza delle precedenti annualità.

Sul piano operativo, il calendario è ora chiaro e scandito: la comunicazione originaria deve essere trasmessa dal 31 marzo al 30 maggio 2026, mentre la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza dal beneficio.

Tra le novità di maggiore impatto si segnala l’ampliamento del perimetro territoriale, con l’ingresso anche delle regioni Marche e Umbria tra le aree agevolabili.

Per essere agevolati, gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dall’UE: “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”.

L’agevolazione è commisurata agli investimenti realizzati in ciascuna annualità, con un investimento minimo pari a 200.000 euro e un limite massimo di 100 milioni di euro per singolo progetto.

Come negli scorsi anni, possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, mentre restano escluse quelle operanti in specifici settori (tra cui energia, credito e assicurazioni), nonché le imprese in stato di difficoltà, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Rilevante, nella pratica applicativa, è il tema della cumulabilità: il credito ZES è cumulabile con altre agevolazioni, ma richiede un’attenta verifica del cumulo.

Particolare attenzione va posta alla compilazione del modello, a partire dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale – rispetto allo scorso anno – è ora richiesto di confermare il rispetto del principio di incentivazione nonché che sia stato rispettato il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

Con riferimento ai dati indicati nella comunicazione originaria, gli stessi assumono carattere vincolante e, pertanto, non possono essere oggetto di modifica in sede di comunicazione integrativa.

In continuità con quanto già previsto per il precedente periodo d’imposta, si precisa che, in sede di comunicazione integrativa, non sarà consentito:

  • aumentare l’importo dell’investimento complessivo;
  • aumentare il numero dei progetti (quadro A);
  • aumentare il numero delle strutture produttive (quadro B);
  • modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Fermo restando che sarà comunque possibile indicare, in sede di comunicazione integrativa, un ammontare di investimenti inferiore rispetto a quanto originariamente previsto.

Ne deriva che i dati inseriti, in particolare nel quadro B della comunicazione originaria, assumono carattere sostanzialmente definitivo, rendendo imprescindibile una corretta e completa impostazione sin dalla fase iniziale.

Infine, si rafforza il presidio sugli adempimenti documentali: la certificazione delle spese dovrà essere trasmessa tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” dell’Agenzia delle Entrate, con utilizzo del credito subordinato all’esito positivo dei controlli.

Un impianto più strutturato, dunque, che richiede oggi non solo investimenti, ma soprattutto programmazione, attenzione e precisione operativa.