a cura del Dott. Gennaro Ciaramella
Contributo in conto interessi e contributo per la formazione professionale: domande dal 15 aprile
Dal 15 aprile 2026, è possibile presentare le domande per il contributo in conto interessi e per il contributo destinato alla formazione professionale. Anche per il 2026 la Cassa conferma le due misure, con uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro.
Contributo in conto interessi: Stanziati 1,2 milioni di euro per la copertura del 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2025, fino a un massimo di 1.000 euro, come attestato dall’istituto di credito o finanziatore. Possono accedere i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di pensione diretta, e i pensionati di invalidità in attività.
Domande tramite servizio online CSF dal 15 aprile 2026 al 1° febbraio 2027, fino a esaurimento fondi.
Contributo per la formazione professionale e nuove competenze: Stanziati 300 mila euro per spese formative 2026 pari o superiori a 200 euro, utili al riconoscimento dei crediti formativi professionali.
Il contributo è pari al 50% della spesa, fino a 1.000 euro annui, elevato al 100% per gli under 35.
Domande esclusivamente tramite servizio online CFC dal 15 aprile 2026 al 1° marzo 2027, fino ad esaurimento fondi.
Pagare i contributi con il modello F24
A decorrere dai contributi relativi al 2026 (1^ rata contributo minimo del 1° giugno 2026, 2^ rata contributo minimo del 2 novembre 2026 ed eccedenze contributive del 21 dicembre 2026), la Cassa Dottori Commercialisti mette a disposizione degli Iscritti la possibilità di effettuare il pagamento, in aggiunta a SDD, PagoPa e MAV, anche tramite Modello F24.
Come versare i contributi
È necessario effettuare la scelta di una delle modalità di versamento attraverso i servizi online della Cassa:
CONTRIBUTI MINIMI
PCM (dal 1° aprile al 22 aprile 2026) per l’addebito diretto in c/c dei contributi minimi, oppure
PPC (dal 4 maggio 2026) per generare (alternativamente) il PagoPA, MAV o Modello F24, per i contributi minimi
ECCEDENZE CONTRIBUTIVE 2026
PCE 2026
Attenzione all’addebito diretto (SDD)
Per i contributi minimi, la modalità di pagamento tramite Modello F24 – così come per PagoPa e MAV – non è compatibile con la delega permanente di addebito diretto (SDD).
Pertanto, chi intendesse pagare tramite Modello F24 – così come per PagoPa e MAV – deve preventivamente revocare eventuali SDD, utilizzando il servizio online PCM (per la prima rata/rata unica dei contributi minimi 2026 la revoca va effettuata entro il 22 aprile 2026).
Generazione del modello F24
A partire dal 4 maggio 2026, per generare il Modello F24 personalizzato e precompilato contenente tutti i dati obbligatori e necessari per effettuare correttamente il versamento, è necessario accedere al servizio PPC.
Dati da riportare
Per un corretto versamento è indispensabile utilizzare i dati presenti nel modello generato e, in particolare:
- Codice fiscale dell’Iscritto
- Codice Ente 0015, identificativo dell’Ente
- Codice tributo E150, unico per tutte le scadenze
- Codice posizione di 9 cifre, univoco per ogni singola scadenza contributiva e strettamente personale (non deve essere utilizzato quello di altri Dottori Commercialisti), in quanto elaborato per abbinare automaticamente l’importo versato al codice fiscale dell’obbligato e alla singola scadenza contributiva
- Importo da versare, relativo all’obbligazione contributiva nella sua interezza (non è possibile, infatti, versare importi relativi a singoli contributi)
- Periodo di riferimento. Nei campi “da mm/aaaa a mm/aaaa” indicare il mese di gennaio e l’anno di versamento (ad es. 01/2026) e il mese di dicembre e l’anno di versamento (ad es. 12/2026)
Tempi di registrazione
Poiché la Cassa è un soggetto estraneo al sistema di riscossione, il pagamento effettuato tramite Modello F24 viene acquisito solo dopo la trasmissione del flusso telematico, che avviene generalmente entro circa due settimane, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Solo a seguito di tale acquisizione l’estratto conto contributivo viene aggiornato.
Effetti sulla posizione contributiva
Il pagamento dei contributi è registrato al momento della ricezione del flusso telematico dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, fino a quel momento:
- non è considerata valida alcuna documentazione trasmessa dall’interessato a comprova dell’avvenuto pagamento;
- non è possibile ottenere certificazioni di regolarità contributiva;
- non è possibile riconoscere trattamenti pensionistici e interventi assistenziali.
Data del pagamento
La data del versamento della contribuzione dovuta, e dei relativi accessori, corrisponde alla data del versamento riportata nel flusso telematico ricevuto da Agenzia delle Entrate.
I tempi stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi della CNPADC, sospesi per la regolarizzazione della posizione contributiva, riprendono a decorrere dalla data di acquisizione del flusso telematico da Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta regolarizzazione.
