Provvedimento AdE del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

a cura della Dott.ssa Wanda Buonocore

Con il provvedimento del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per l’adozione del ravvedimento previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (convertito nella legge 30 luglio 2025, n. 108) per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Ambito di applicazione

Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che aderiscono nei termini al CPB e che, per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023:

  • hanno applicato gli ISA;
  • oppure hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA correlata alla pandemia da COVID-19;
  • oppure hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 9-bis, comma 6, lett. a) del D.L. 50/2017;
  • oppure hanno dichiarato una causa di esclusione legata all’esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo ISA, con ricavi di tali attività superiori al 30% del totale.

I soggetti che hanno conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo possono accedere al ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile per l’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sulle addizionali, nonché per l’imposta sostitutiva IRAP, è calcolata sui dati indicati nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 84/2025.

L’Allegato 1 al provvedimento riporta i riferimenti ai campi dei modelli Redditi e IRAP da utilizzare per ciascun anno d’imposta dal 2019 al 2023.

Modalità di adesione e versamento

L’opzione si esercita per ciascuna annualità mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva, indicando l’annualità di riferimento, il numero complessivo delle rate e i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione.

Per le società e associazioni di cui all’art. 5 e alle norme degli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione richiede la presentazione dei modelli F24 relativi sia all’imposta sostitutiva IRAP da parte della società o associazione, sia alle imposte sostitutive sui redditi e addizionali da parte dei soci o, in alternativa, della società stessa.

Il pagamento può essere effettuato in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 15 marzo 2026. Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento in unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Termini

L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo alla prima o unica rata nel periodo compreso tra 1° gennaio 2026 e 15 marzo 2026.

Informazioni e dati

Per agevolare l’adempimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale, per ciascuna annualità, gli elementi e le informazioni utili alla determinazione delle imposte sostitutive.

Trattamento dei dati

L’Agenzia delle Entrate è titolare del trattamento dei dati personali, che avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, con il supporto tecnologico di Sogei S.p.A. designata responsabile del trattamento.

Fonti normative:

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 e relativo Allegato