L’annullamento del concordato omologato nella Liquidazione Giudiziale

a cura della Dott.ssa Rosalba Fulgente

Il Curatore o qualunque creditore può chiedere al tribunale l’annullamento del concordato omologato quando si scopre l’esistenza di almeno una delle seguenti situazioni (art. 251 c.1 CCII):

  • è stato dolosamente esagerato il passivo;
  • è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

Non è ammessa nessun’altra azione di nullità (art. 251 c.2 secondo periodo CCII). L’annullamento si propone con ricorso al tribunale entro il termine di 6 mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre il termine di anni 2 dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato (art. 251 c.2 primo periodo CCII). Il procedimento è regolato dalle stesse norme che disciplinano il procedimento di risoluzione del concordato omologato. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ed ha come effetto quello di riaprire la procedura di liquidazione giudiziale. Le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato possono essere riproposte (art. 252 c. 3 CCII).

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto già riscosso (art. 252 c.3 CCII). Essi concorrono per l’importo primitivo del credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato (art. 252 c. 4 CCII).                                                                                                                                                                       Una volta reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente può presentare una nuova proposta di concordato il quale può essere omologato solo se all’udienza di omologazione sono depositate le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o sono presentate garanzie equivalenti.