Il “Cram down” fiscale nel Codice della crisi: recenti orientamenti giurisprudenziali

a cura del Dott. Cesario De Angelis

L’istituto del “Cram down fiscale” permette al Tribunale di omologare la proposta del debitore – anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti Previdenziali e assistenziali ovvero qualora questi contestino la convenienza della proposta – se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Tale disciplina si applica agli accordi di ristrutturazione, come previsto dall’art. 63 comma 4 C.C.I.I., e nel concordato preventivo, come previsto dall’art. 88 comma 3 C.C.I.I.

Nel primo caso, la norma prevede che il “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d)”; mentre nel secondo caso, la norma prevede che “Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale” e “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.

Di recente la Cassazione, ordinanza n. 4365/2026, ha analizzato i limiti dell’istituto e, in particolare, il suo utilizzo distorto. Nella causa esaminata è emerso che già in sede di Appello, la Corte di merito – annullando il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione – aveva ravvisato “l’imposizione della volontà del debitore al creditore erario” poiché l’accordo concluso con gli altri creditori era simbolico ovvero strumentale alla imposizione all’amministrazione finanziaria di una “transazione fiscale forzosa”. È infatti emerso che la proponente aveva pagato tutti i debiti tranne quello con il fisco e due debiti, meramente simbolici, lasciando supporre che il mancato pagamento di questi ultimi fosse avvenuto in modo strumentale alla costruzione dell’accordo depositato.

Per tali motivi, la Cassazione ha stabilito che l’omologazione ex art. 63, comma 2bis C.C.I.I., non è ammissibile quando l’accordo venga utilizzato per imporre strumentalmente all’erario la falcidia del proprio credito.