a cura della dott.ssa Arianna Pezone
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27118 del 9 ottobre 2025, ha confermato che la presenza di rapporti commerciali con imprese “cartiere” rende inattendibile la contabilità e legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso esaminato, la Guardia di Finanza aveva rilevato numerose fatture attive e passive riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, elemento rappresentativo dell’esistenza di rapporti fittizi con società prive di reale operatività. Nel caso di specie esistevano molti elementi di carattere indiziario e presuntivo tali da far comprendere il meccanismo fraudolento con cui si svolgevano le operazioni.
Secondo la Cassazione, dunque, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 600/1973, quando le scritture contabili risultano false o incomplete, l’Ufficio può ricostruire il reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. È sufficiente, in tal senso, anche un solo elemento presuntivo per superare le risultanze contabili, soprattutto in presenza di schemi fraudolenti volti all’evasione d’imposta.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato: i rapporti continuativi con imprese “cartiere” sono di per sé un segnale di inattendibilità contabile e aprono la strada a controlli più incisivi.
