Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 Inquadramento previdenziale dei content creator

a cura della Dott.ssa Wanda Buonocore

Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS fornisce indicazioni puntuali sull’inquadramento previdenziale dei soggetti che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, anche noti come content creator. Il documento risponde alla crescente esigenza di chiarimenti in merito alla disciplina applicabile a una platea eterogenea di lavoratori operanti sulle piattaforme digitali (youtuber, streamer, influencer, blogger, ecc.), spesso in assenza di specifici riferimenti normativi.

La Circolare individua tre principali ambiti di inquadramento:

Gestione separata INPS, per attività svolte in forma professionale abituale e personale, senza vincolo di subordinazione e non organizzate in forma d’impresa.

Gestione commercianti, per attività esercitate con prevalenza di mezzi organizzati, finalizzate alla vendita di contenuti o alla monetizzazione tramite pubblicità o sponsorizzazioni, con obbligo di iscrizione in CCIAA e apertura di posizione INPS commercianti.

Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), nel caso in cui l’attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o di intrattenimento (es. attori, registi, fotomodelli), anche se svolte online e per finalità pubblicitarie.

Viene inoltre istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03 – attività di influencer marketing, operativo dal 1° gennaio 2025, utile per l’inquadramento fiscale e contributivo delle figure professionali coinvolte.

La Circolare si sofferma inoltre sulle dinamiche contrattuali che vedono coinvolti più soggetti nella gestione dell’attività promozionale: content creator, brand committente e agenzie intermediarie, quali le media agency (che affiancano i brand nella scelta del creator più adatto) e le talent agency (che rappresentano e tutelano il creator nei rapporti commerciali).

In tali casi, il rapporto può assumere una configurazione trilaterale o quadrilaterale, ma ai fini previdenziali viene precisato che l’obbligo contributivo ricade su chi stipula direttamente il contratto con il lavoratore. Quindi, se è il brand a contrattualizzare il content creator, sarà quest’ultimo a dover provvedere agli adempimenti (es. FPLS o Gestione separata); se invece è l’agenzia a conferire direttamente l’incarico al creator, sarà l’agenzia stessa a essere considerata soggetto obbligato.

La Circolare distingue inoltre tra agenzie che svolgono mera attività di intermediazione (limitandosi a mettere in contatto brand e creator) e agenzie che gestiscono direttamente la campagna promozionale, curando ogni fase del rapporto. In quest’ultimo caso, l’agenzia assume un ruolo attivo e centrale, diventando a tutti gli effetti controparte contrattuale.

Tale chiarimento assume particolare rilievo in fase di verifica della corretta gestione contributiva, soprattutto nel caso in cui l’attività del content creator rientri nell’ambito dello spettacolo o del lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata.