Cassazione, ordinanza n. 6873/2025: è inammissibile la domanda tardiva nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012. Confermata la perentorietà del termine fissato dal Liquidatore.

a cura del Dott.ssa Francesca Leccia

La Cassazione, ordinanza n. 6873/2025, pubblicata il 14.03.2025 ha rigettato il ricorso proposto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato inammissibile la domanda c.d. “tardiva” di partecipazione alla liquidazione del patrimonio, accogliendo integralmente le conclusioni della scrivente, nella qualità di Liquidatore.

Nell’ambito della suddetta procedura, B.N.L. aveva chiesto, con domanda trasmessa al Liquidatore in data 03.01.2024, l’ammissione al passivo per l’importo di euro 331.775,43, ben oltre il termine del 04.11.2022 fissato nella comunicazione ex art. 14 sexies L. 3/2012.

La domanda è stata rigettata dal Liquidatore sia per violazione dei termini e sia perché il ritardo non poteva dirsi incolpevole: il creditore, non solo risultava già formalmente a conoscenza della apertura della procedura sin dal maggio 2022, ma aveva anche ricevuto tutte le comunicazioni del Liquidatore previste dalla legge. La decisione di rigetto è stata confermata anche dal Giudice Delegato, a cui erano stati rimessi gli atti ex art. 14 octies comma 4 L.  3/2012 in seguito alle contestazioni non superabili, e dal Tribunale di Napoli Nord, in sede di reclamo ex art. 10 comma 6 L. 3/2012 avverso il decreto del G.D..

La difesa di B.N.L. si è essenzialmente fondata sull’assenza di un’espressa sanzione di decadenza nella norma e sulla applicabilità analogica dell’art. 101 L.F.

Con una articolata motivazione, la Cassazione ha confermato che la L. 3/2012 contiene una disciplina compiuta ed esaustiva, nella quale il termine fissato dal Liquidatore per la presentazione delle domande ha natura perentoria anche se non espressamente sanzionato; non è configurabile alcuna “lacuna” normativa che giustifichi l’applicazione analogica dell’art. 101 L.F., stante la specificità della procedura ex L. 3/2012, caratterizzata da celerità, semplificazione e ridotto intervento giudiziale; l’unica eccezione alla perentorietà del termine è rappresentata dalla possibilità di remissione in termini per causa non imputabile, che nel caso di specie non è configurabile.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) – la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione – è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura; ne segue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza”.

La pronuncia rafforza e riconosce centralità e autonomia del Liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento. Inoltre, il riconoscimento della perentorietà dei termini fissati dal Liquidatore, pur in assenza di sanzioni espressamente previste, attribuisce certezza al procedimento e tutela i creditori che hanno agito tempestivamente.