a cura del Dott. Valentino Sibilio
La Corte Suprema di Cassazione, sez. 1, con sentenza n. 20141 del 16.06.2026, in tema di concordato minore, ha sancito che la domanda di accesso proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’impresa, né la tipologia del concordato richiesto. La preclusione opera, pertanto, anche nei confronti dell’imprenditore individuale cancellato che intenda proporre un concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, ancorché assistito dall’apporto di risorse esterne, restando per tale soggetto esperibile, nei limiti e secondo le condizioni di legge, la liquidazione controllata.
