Compensazione dei crediti fiscali nel modello F24: regole, limiti e controlli aggiornati al 2026[1][2][3][4][5][6][7]

a cura del Dott. Alfonso Panzera

Quadro generale. L’art. 17 DLgs. 241/1997 consente la compensazione nel modello F24 tra crediti e debiti verso lo Stato e gli enti previdenziali. È esclusa la compensazione verticale (stessa imposta), ammessa solo quella orizzontale tra tributi diversi.

Regole per crediti fiscali (imposte dirette, IRAP, ritenute, imposte sostitutive). Per importi fino a 5.000 €: compensazione dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo; obbligo di invio telematico tramite Agenzia delle Entrate. Per importi superiori a 5.000 €: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e utilizzo dal 10° giorno successivo; obbligo di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) sull’intera dichiarazione. Il visto non è richiesto se l’importo effettivamente compensato non supera i 5.000 €, né per i crediti agevolativi (quadro RU) e per il Mod. 770. Il visto può essere apposto da DC, CDL, RAF dei CAF-imprese e periti CCIAA qualificati.

Limite massimo annuale. Dal 2022 il tetto per la compensazione orizzontale è 2 milioni di euro per anno solare (ex 700.000 €). Per i crediti da quadro RU vige un sub-limite di 250.000 € annui, cumulabile col limite generale. L’eccedenza è riportabile agli anni successivi (e compensabile integralmente dal 3° anno).

Crediti INPS e INAIL. Dal 1° luglio 2024 (L. 213/2023) è obbligatorio l’invio telematico tramite Entrate anche per F24 con compensazioni INPS/INAIL. I crediti INPS sono compensabili: dai datori di lavoro non agricoli dal 15° giorno dalla scadenza della denuncia contributiva; dai lavoratori autonomi/professionisti dal 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. I crediti INAIL richiedono che il credito sia registrato negli archivi dell’istituto.

Obbligo telematico generalizzato. Dal 1° luglio 2024 tutti gli F24 con compensazioni (anche verticali esposte in F24, anche con saldo a debito) devono transitare esclusivamente dai servizi telematici dell’Agenzia (F24 web, F24 online, F24 intermediari).

Controllo preventivo e sospensione. L’Agenzia può sospendere per 30 giorni un F24 a rischio. Se il credito risulta non utilizzabile, la delega è scartata e i versamenti si considerano non effettuati; il contribuente può fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli.

In presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a 1.500 € (art. 31, comma 1, D.L. 78/2010), scatta il divieto di compensazione dei crediti erariali nel modello F24. Con la Legge di bilancio 2026 (art. 1 co. 116, L. 199/2025) la soglia che inibisce la compensazione orizzontale è stata abbassata da 100.000 € a 50.000 € di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali. Il divieto riguarda tutti i crediti sia erariali che agevolativi, con esclusione dei soli crediti previdenziali INPS/INAIL. Esempio: con 60.000 € di ruoli e 70.000 € di crediti, la compensazione è integralmente preclusa.


[1] Art. 17 DLgs. 241/1997

[2] Art. 3 D.L. 124/2019

[3] Art. 1 co. 116 L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)

[4] Art. 1 co. 94-95 L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)

[5] Art. 31 co. 1 D.L. 78/2010

[6] Circolare AdE 16/E/2024 – Circolare AdE 28/E/2014

[7] Risoluzione AdE 110/E/2019 – Risoluzione AdE 218/E/2003