a cura della Dr.ssa Maria Buonocore
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai decreti correttivi più recenti, attribuisce grande rilievo alla prevenzione tempestiva delle difficoltà aziendali. Tra gli strumenti più incisivi rientrano le misure protettive, destinate a salvaguardare il patrimonio dell’impresa durante le fasi di negoziazione e ristrutturazione.
Queste misure, previste dagli articoli 18-20 del Codice, consentono – dalla data di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese – la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali, impedendo l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti, sequestri e procedure concorsuali concorrenti. L’efficacia decorre quindi dalla pubblicazione, ma resta soggetta a conferma del tribunale entro i termini fissati dalla legge. La durata non è un dato fisso: è determinata dal tribunale in funzione delle esigenze della procedura, nel rispetto del limite massimo complessivo di dodici mesi (anche non continuativi) previsto dal Codice, con possibilità di proroghe motivate. La protezione riguarda l’intero patrimonio aziendale, inclusi conti correnti, immobili, impianti e beni strumentali. Grazie alle modifiche introdotte dal cosiddetto Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), le misure protettive incidono anche sui contratti pendenti: i creditori destinatari non possono risolverli, anticiparne la scadenza, rifiutare l’adempimento né modificarli unilateralmente solo per effetto dell’apertura della procedura. Il tribunale può tuttavia revocare o non confermare le misure qualora manchino i presupposti, emergano abusi o vi sia pregiudizio ingiustificato per i creditori. È quindi essenziale che l’impresa rispetti gli obblighi informativi, documenti le trattative e dimostri la serietà del piano di risanamento.
Le misure protettive assolvono così a una duplice funzione: consentire all’imprenditore di disporre del tempo necessario per negoziare accordi sostenibili e garantire un ordinato trattamento dei creditori, evitando azioni individuali che comprometterebbero il valore dell’impresa.
