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Zone Economiche Speciali (ZES) e ZES Unica- Credito d’Imposta
a cura del Dott. Simone Mallardo
Il decreto-legge n. 124/2023 Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.
In particolare, è previsto un credito d’imposta per le imprese che effettuano i seguenti investimenti da effettuarsi tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, nei territori compresi nella ZES Unica:
1) acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
2) acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
La misura del credito d’imposta dell’investimento sostenuto varia a seconda dei territori:
Molise, Basilicata e Sardegna: 50% per le piccole, 40% per la medie, 30% per le grandi imprese;
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia: 60% per le piccole, 50% per la medie, 40% per le grandi imprese;
Abruzzo:35% per le piccole, 25% per la medie, 15% per le grandi imprese;
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza:
- Le imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Infine, bisogna evidenziare che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a €200.000,00 e fino ad un massimo di 100 milioni di euro.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, esclusivamente in via telematica, nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
A seguito della ricevuta di fruibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo 6906) tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.