Ruolo antiriciclaggio del professionista delegato alle vendite problematico

a cura del Dott. Renato Tuccillo

Con la pubblicazione, il 26 gennaio 2026, dell’articolo sul Quotidiano del Commercialista, si è riacceso il dibattito sul ruolo del professionista delegato alle vendite in relazione agli obblighi antiriciclaggio. La questione è affrontata nel documento congiunto CNDCEC e FNC intitolato “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario[1]”.

Obblighi e ambiguità operative

Nel contesto delineato, i modelli proposti mettono in evidenza una criticità giuridica di fondo: al professionista delegato viene richiesto di ricevere e verificare la dichiarazione antiriciclaggio dell’aggiudicatario, ma non di procedere a verifiche sostanziali, controlli sull’identità o segnalazioni di operazioni sospette, attività che esulano dalla sua funzione, definita giuridicamente “derivata” rispetto a quella giurisdizionale.

In altri termini, il professionista delegato[2]opera per delega del giudice dell’esecuzione, e non può essere assimilato ad un soggetto obbligato in senso pieno ai fini del D.Lgs. 231/2007[3].

L’assenza di un chiaro obbligo di adeguata verifica lo pone in una posizione intermedia e ambigua, potenzialmente esposta a responsabilità non coerenti con il suo ruolo.

I modelli nel dettaglio

All’interno del formulario, assumono particolare rilievo la formula 25 e la formula 25-bis, distinte sulla base della natura dell’aggiudicatario:

  1. destinata al caso in cui l’aggiudicatario sia una persona fisica;
  2. da utilizzarsi qualora l’aggiudicatario sia una persona giuridica.

Entrambe le formule prevedono una dichiarazione, da compilarsi e sottoscriversi dall’aggiudicatario, con l’indicazione dell’eventuale titolare effettivo in caso di società o enti.

Tuttavia, manca un’indicazione operativa chiara su come il professionista debba comportarsi in caso di omissioni, incongruenze o dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Implicazioni e attese

Questa ambiguità normativa e operativa solleva non pochi dubbi tra i professionisti incaricati, che si trovano a metà strada tra un ruolo giurisdizionale e un adempimento di natura amministrativo-contabile, con il rischio di travalicare le proprie competenze o, al contrario, di incorrere in omissioni.

È auspicabile, un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti, volto a:

  • Definire con precisione gli obblighi antiriciclaggio in capo al professionista delegato;
  • Fornire indicazioni operative su come gestire le dichiarazioni degli aggiudicatari;
  • Valutare la necessità di una riformulazione normativa, coerente con il principio di specializzazione delle funzioni.

In attesa di tali chiarimenti, il formulario rappresenta un utile riferimento operativo, ma non risolve del tutto le incertezze giuridiche che affliggono la materia.


[1] Linee guida e documenti del CNDCEC / FNC

[2] Codice di Procedura Civile – Libro III, Titolo II

[3] D.Lgs. 231/2007 – Normativa Antiriciclaggio