a cura del dott. Luigi Esposito
Dal 1° aprile 2025 è obbligatorio l’utilizzo della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, approvata con comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. La revisione sostituisce integralmente la versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), con l’obiettivo di aggiornare la mappatura delle attività produttive alle trasformazioni dell’economia e alla nuova classificazione europea NACE Rev. 2.1.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ha confermato l’adeguamento dei propri sistemi anagrafici e dei modelli dichiarativi. I contribuenti possono verificare i codici attività associati alla propria posizione fiscale accedendo al “Cassetto fiscale” tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, utilizzando SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.
A decorrere dal 1° aprile, tutti gli atti e le dichiarazioni fiscali devono riportare i nuovi codici ATECO 2025. Tuttavia, il semplice aggiornamento della classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione dati, come chiarito nella Risoluzione e ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e dell’art. 7, comma 8, del DPR 605/73.
Il nuovo codice andrà comunque comunicato in occasione della prima variazione anagrafica utile o per adempimenti specifici, come ad esempio la richiesta del credito d’imposta ZES unica (provvedimento AdE 31 gennaio 2025).
Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate successivamente all’entrata in vigore della nuova classificazione, è possibile scegliere tra i codici ATECO 2007 e quelli aggiornati al 2025; se si opta per questi ultimi, è necessario compilare la casella “Situazioni particolari” del frontespizio con il codice “1” (cfr. FAQ AdE, 5 marzo 2025).
Le imprese iscritte al Registro dovranno aggiornare i dati tramite Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere, mentre per gli altri contribuenti rimangono disponibili i modelli AA5/6, AA7/10, AA9/12 e ANR/3.
Si segnala, infine, che l’aggiornamento richiede attenzione nella verifica dei dati anagrafici, per evitare discrepanze tra Registro Imprese, Anagrafe Tributaria e altri enti. In attesa di una piena armonizzazione, è consigliabile procedere a un controllo tempestivo per garantire coerenza nei futuri adempimenti e nelle verifiche automatizzate.
