Nuova autotutela tributaria: le novità in seguito alla circolare ADE 21/E del 07 novembre 2024 – Autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa

a cura della  Dott.ssa Emma di Peppo

La circolare 21/E pubblicata il 7 novembre 2024 fornisce le istruzioni per gli Uffici in materia di autotutela tributaria, che attualmente è disciplinata dagli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente, introdotti dal decreto legislativo 219/2023, emanato in attuazione della legge 111/2023.

L’art. 10-quater introduce l’istituto dell’autotutela obbligatoria nei casi specifici di “manifesta illegittimità” dell’atto. In tal caso, l’Amministrazione Finanziaria è obbligata ad annullare, anche parzialmente, atti di imposizione o di rinunziare all’imposizione, anche senza specifica richiesta del contribuente, qualora si verifichino i casi di: errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente, errore sul presupposto di imposta, mancata considerazione di pagamenti eseguiti regolarmente dal contribuente, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini se previsti a pena di decadenza.     L’ obbligo di annullamento dell’atto, rispetto al passato, non trova ostacoli neanche in presenta di sentenze passate in giudicato.

L’art. 10-quinquies, invece, tratta l’autotutela facoltativa con la quale l’Amministrazione finanziaria può annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione, in presenza di vizi non rientranti in quelli stabiliti dall’art. 10- quater, qualora si verifichi l’infondatezza o l’illegittimità dell’atto stesso. In tal caso, il potere dell’amministrazione finanziaria è un potere discrezionale che può essere esercitato anche oltre il termine di un anno dalla definitività dell’atto, a condizione che non sia stata emessa una sentenza favorevole al fisco o che l’atto non sia stato oggetto di definizione agevolata.

L’ istanza deve essere inviata all’Ufficio competente che ha emesso l’atto di imposizione via PEC o tramite i canali telematici e deve rappresentare, in modo esaustivo, tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela, corredandola di tutta la documentazione idonea per dimostrare la presenza di vizi che portano alla revisione dell’atto.

L’Ufficio, una volta ricevuta l’istanza in autotutela, inizia la fase istruttoria dell’istanza che si conclude attraverso un provvedimento motivato di accoglimento o di diniego; qualora, invece, accetta l’istanza solo parzialmente, dovrà notificare al contribuente un nuovo atto rideterminando le somme dovute. Nel caso di autotutela obbligatoria, l’Ufficio dovrà esprimersi nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, viceversa per l’autotutela facoltativa, l’Amministrazione finanziaria non ha obbligo di rispondere in un termine specifico.