L’Esdebitazione nella Liquidazione Giudiziale

a cura della Dott.ssa Rosalba Fulgente

L’esdebitazione comporta la liberazione del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale dai debiti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 278 c.1 CCI).

Ha quindi, come scopo quello di rimettere il debitore “in bonis” impedendo ai creditori di poter agire per esigere il pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti.  

Posso accedere all’esdebitazione tutti i debitori ossia gli imprenditori commerciali che non hanno i requisiti di un’impresa minore, siano essi persone fisiche, società o altro ente collettivo, gruppi di imprese o società pubbliche. Esclusi lo Stato e gli enti pubblici (art. 278 c.3 CCI).

Se la procedura di liquidazione giudiziale si è chiusa prima che siano trascorsi i tre anni dalla sua apertura, il debitore può ottenere l’esdebitazione che in questo caso, opera di diritto e non vi è necessità che il debitore faccia istanza per ottenerla.     Se la procedura di liquidazione giudiziale non si è ancora chiusa, il debitore può fare istanza per l’esdebitazione purchè siano decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione (art. 279 c.1 CCI). Il secondo correttivo ha abrogato la norma che consentiva di anticipare l’esdebitazione quando il debitore aveva tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi (art. 279 c. 2 CCI abrogato dall’art. 34 c.2 D.Lgs 83/2022).  Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa , salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti; c) non abbia ostacolato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti,  tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;  d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.   

All’esdebitazione è dedicato l’intero Capo X del Codice Della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza , precisamente dal 278 al 283 che, di fatto, riprendono, ampliandola, la normativa già prevista dalla Legge fallimentare.