Il Super Ammortamento[1]


a cura del Dott. Domenico Ciccarelli

L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 , dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che dicembre 1986, n. 917 entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 23.

[1] Articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019