Il Concordato Minore

a cura della  Dott.ssa Rosalba Fulgente

Il concordato minore è una procedura riservata ai soggetti in stato di sovraindebitamento che esercitano attività imprenditoriale e professionale, è quindi escluso il consumatore.

Nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l’OCC al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta nella stessa contenuti.

Essa presenta delle affinità con il concordato preventivo, tra le quali la necessità di un’approvazione preventiva da parte dei creditori.  Il CCII disciplina il concordato minore in 10 articoli (artt. 74-83 CCI).

Può formulare ai creditori una proposta di concordato minore ogni debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento. Più precisamente la procedura può essere avviata dai seguenti soggetti: – Professionista; – Imprenditore minore; – Imprenditore agricolo; – Start-up innovative;- Ogni altro debitore non assoggettabile alla Liquidazione giudiziale o a Liquidazione Coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La proposta di concordato minore del debitore deve consentire di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, deve cioè di regola trattarsi di un concordato in continuità.  Fuori da tale caso, quando cioè si vuole proporre un concordato minore di tipo liquidatorio, il debitore può formulare la proposta esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74 c. 2 CCII). La proposta concordataria ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 74. C. 3 CCII). In assenza di un limite imposto dalla legge sui tempi di realizzazione della proposta concordataria, la giurisprudenza, richiamando un principio consolidato in materia di concordato preventivo ordinario (Cassaz. SU 23 gennaio 2013 n. 1521), statuisce che il soddisfacimento dei creditori deve realizzarsi in tempi ragionevolmente contenuti , ossia in anni 5.  Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione , a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto assegnando un termine non superiore a giorni 30, entro cui, far pervenire all’OCC, a mezzo pec , la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta concordataria, nonché eventuali contestazioni.