Dividendi e plusvalenze PEX: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

a cura del Dott. Roberto Ranucci

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore interviene in modo mirato sulla tassazione dei redditi di partecipazione, riscrivendo – nei commi 51-55 dell’articolo 1 – l’ambito applicativo dei regimi di favore su dividendi e plusvalenze.

Non si tratta di una mera modifica formale, ma di un cambio di paradigma: l’esenzione non è più generalizzata, bensì selettiva.

A partire dalle delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026, il beneficio fiscale sui dividendi è riconosciuto solo in presenza di partecipazioni economicamente significative. L’esclusione parziale dall’imponibile opera infatti solo se la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale o dei diritti di voto, oppure se il relativo valore fiscale non è inferiore a 500.000 euro.

La medesima impostazione viene estesa alle plusvalenze in regime PEX. L’esenzione del 95% resta formalmente invariata, ma diventa subordinata al superamento delle nuove soglie dimensionali; in difetto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.

Un esempio chiarisce la portata della riforma.

Una holding che detiene una partecipazione del 3%, con valore fiscale di 300.000 euro, percepisce nel 2026 dividendi per 200.000 euro: in assenza dei requisiti, il dividendo è integralmente imponibile. Se, invece, il valore fiscale fosse pari a 600.000 euro, continuerebbe ad applicarsi l’esclusione del 95%, con imponibile limitato a 10.000 euro. Analoga differenza si riscontra in caso di cessione: a fronte di una plusvalenza di 1 milione di euro, il mancato accesso alla PEX comporta tassazione piena, mentre il superamento delle soglie consente un imponibile residuo di 50.000 euro.

La riforma incide in modo diretto sulla gestione delle holding, delle partecipazioni di minoranza e delle strutture societarie articolate, imponendo una rilettura delle strategie di investimento e disinvestimento. Partecipazioni fino ad oggi fiscalmente neutre possono generare effetti impositivi inattesi.

Rilevano inoltre i profili delle partecipazioni indirette e del possibile frazionamento delle quote, rispetto ai quali la nuova disciplina sembra orientata a privilegiare una lettura sostanziale. In tale contesto, la corretta determinazione del valore fiscale assume un ruolo centrale.

Gli effetti si riflettono anche sulla pianificazione finanziaria e sulla governance societaria, incidendo sulla scelta tra distribuzione degli utili e loro capitalizzazione, nonché sulla tempistica delle operazioni straordinarie. Non può escludersi un aumento del contenzioso, specie nelle situazioni “di confine”, rendendo essenziale un’attenta attività di monitoraggio e documentazione.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: concentrare i benefici PEX su investimenti stabili e rilevanti, limitandone l’utilizzo per partecipazioni marginali o puramente finanziarie.

Per imprese e professionisti, il 2026 segna il ritorno della PEX a strumento di pianificazione consapevole, non più a meccanismo automatico, imponendo una revisione critica delle strutture esistenti e delle strategie future.