a cura del Dott. Silvio Nobis
In seguito a proteste trasversali, il governo ha fatto marcia indietro e dal 1° luglio 2026 il meccanismo di compensazione tra bonus fiscali e debiti contributivi resterà sostanzialmente lo stesso di oggi. La protesta nasce da un dato tecnico preciso: il divieto sarebbe andato a colpire crediti maturati e acquisiti legittimamente, la cui compensazione era spesso già prevista nella pianificazione finanziaria di imprese e professionisti. In forza di ciò il dott. Salvatore Regalbuto, consigliere delegato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha chiesto esplicitamente l’abolizione dell’articolo 26 o, in subordine, la sua limitazione alle grandi imprese e, comunque, ai soli crediti maturati dopo l’entrata in vigore della norma.
Ciò che ha destato maggiore preoccupazione è l’estensione generalizzata del divieto: non solo i crediti da bonus edilizi acquisiti tramite cessione o sconto in fattura, ma anche crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, Ricerca e sviluppo, ZES, Transizione 4.0 e 5.0, e similari, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di essere utilizzati in compensazione per pagare i contributi.
Fino a modifica ufficiale in Parlamento l’articolo 26 farà ancora parte formalmente del DdL, pertanto è importante capire il fulcro del dibattito, al fine di capire cosa si andrà ad evitare.
Il punto di partenza della norma è il testo del comma 1 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024. Dal 1° luglio 2026, tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non sarebbero più utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, per il pagamento dei debiti riferiti a contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti previdenziali e premi dovuti all’INAIL. Dalla norma emerge, inoltre, che il divieto andrebbe applicato anche ai crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario, chiudendo quindi la porta anche alle compensazioni per crediti provenienti da cessione.
A ciò si aggiunge articolo 26 che prevede la riduzione da 100mila a 50mila euro per la soglia di debiti erariali e carichi affidati all’agente della riscossione oltre la quale scatta il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali, intervenendo sull’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL 223/2006 e sulla disciplina dei versamenti e riscossione.
La questione che ha trovato maggiore opposizione, e che oggi il governo sta seriamente rivalutando, è però quella che riguarda il divieto generalizzato di usare i crediti d’imposta agevolativi in F24 per pagare INPS e INAIL. È questo lo stralcio che ha mosso maggiormente la protesta e che su cui si concentra la richiesta di cancellazione totale o di una correzione radicale.
Alla luce di ciò è facile intuire che dal 1° luglio 2026, l’articolo 26 del DdL avrebbe ribaltato gran parte di ciò che sapevamo in materia di compensazione tra bonus e debiti contributivi, andando ad azzerare le manovre di pianificazione finanziaria progettate dalle aziende. Tuttavia in forza di quanto affermato ciò non accadrà, permettendo una gestione finanziaria più serena anche per il prossimo periodo d’imposta.
