Contratti pendenti ex art. 72 l.f. e inadempimento del curatore

a cura del Dott. Valentino Sibilio

Con sentenza n. 7013, pubblicata il 26.03.2025, la Cassazione Civile ha stabilito che “Il fallimento del contraente preclude l’esperibilità dell’azione di risoluzione nei confronti del curatore del fallimento, salvo il caso in cui il terzo contraente si sia già avvalso della clausola risolutiva espressa prima della dichiarazione di fallimento (Cass., n. 23462/2024); la dichiarazione di fallimento determina, difatti, la destinazione del patrimonio di quest’ultimo al soddisfacimento di tutti i creditori (Cass., n. 826/2018), non potendosi configurare (come già sotto il precedente regime normativo) un inadempimento del curatore all’atto della dichiarazione di fallimento, stante l’applicazione della disciplina dei rapporti pendenti (Cass., n. 6653/2013).

Nel caso di specie, il curatore non poteva ritenersi inadempiente all’obbligo di stipulazione della polizza assicurativa antincendio, attesa la sospensione del contratto in oggetto a termini dell’art. 72 l. fall. e atteso il verificarsi dell’invocata risoluzione dell’inadempimento in un momento successivo al fallimento, in contrasto con l’articolo 72 l. fall.