Concordato Semplificato: vincoli della Cassazione e zone d’ombra

a cura del Dott. Agostino Palmiero

La Cassazione, con la sentenza n. 620/2026, ha affermato un importante principio, ossia che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata non può essere qualificata come risorsa esterna ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa. Tale decisione nasce in materia di concordato semplificato, ma, essendo fondata su una disposizione generale in tema di concordato preventivo, presenta una evidente portata sistemica, destinata a riflettersi in maniera trasversale su tutti gli strumenti di regolazione della crisi.

Secondo i giudici di legittimità, le risorse esterne devono avere natura realmente aggiuntiva ed essere estranee al patrimonio del debitore. Solo apporti nuovi, successivi all’omologa e provenienti dall’esterno, possono essere liberamente distribuiti, senza sottostare alla regola della priorità assoluta o relativa. In questa prospettiva, la rinuncia dei soci ai finanziamenti già erogati non integra nuova finanza, ma determina una semplice redistribuzione interna delle risorse esistenti.

Il dato testuale dell’articolo 84, che fa riferimento a «risorse apportate senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione», viene interpretato dalla Corte come presupponente un effettivo versamento materiale. Ne consegue che la finanza esterna non può coincidere con il sacrificio su crediti preesistenti alla procedura, ma solo con nuovi apporti di liquidità.

Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto della Corte d’appello che aveva confermato l’inammissibilità del concordato semplificato. Tale decreto, secondo la Suprema Corte, non avrebbe natura decisoria, poiché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non presuppone una controversia in senso tecnico. L’articolo 25-sexies, infatti, non prevede l’instaurazione di un contraddittorio, che rimane eventuale e confinato alla fase successiva, attraverso le opposizioni dei creditori.

Emergono tuttavia profili di tensione interpretativa. Una precedente pronuncia della stessa Cassazione (n. 31641/2025) aveva infatti riconosciuto la possibilità per il giudice di estendere il controllo anche alle condizioni di ammissibilità sostanziali del concordato semplificato, pronunciandosi nel merito su un ricorso respinto in appello.

Il risultato è una zona d’ombra procedurale che rischia di penalizzare il debitore. In assenza di apertura della liquidazione giudiziale, non è chiaro se l’impugnazione dell’inammissibilità del concordato semplificato debba essere proposta unitamente al successivo provvedimento di insolvenza o se richieda un ricorso autonomo e immediato. La divergenza dei termini processuali espone l’impresa al rischio di perdere ogni forma di tutela.

La criticità è accentuata dal fatto che, nel concordato semplificato, manca una vera e propria fase di ammissione: l’articolo 25-sexies impone al tribunale di fissare “senza indugio” l’udienza di omologa. Il rigore procedurale che ne deriva rischia però di sacrificare una valutazione complessiva della crisi.

Infine, l’esclusione delle rinunce dei soci dal perimetro della finanza esterna riduce sensibilmente le opzioni a disposizione delle imprese e può disincentivare il ricorso a finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata, il cui eventuale sacrificio risulterebbe meno efficace nella fase successiva.