Concordato in continuità e liquidazione di beni non funzionali: poteri del tribunale e nomina del liquidatore giudiziale – Nota a Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348

a cura del Dott. Simone Mallardo

La sentenza in commento affronta un profilo di rilevante interesse sistematico nella disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, chiarendo i limiti dell’autonomia del piano e l’estensione dei poteri integrativi del tribunale in sede di omologa, con specifico riferimento alla liquidazione dei beni non funzionali.

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nomina di un liquidatore giudiziale disposta dal tribunale, nonostante il piano concordatario affidasse direttamente al debitore la vendita degli immobili non strumentali e non prevedesse tale figura. Secondo la ricorrente, la continuità aziendale avrebbe dovuto escludere l’applicazione delle regole proprie del concordato liquidatorio.

La Suprema Corte respinge tale impostazione, ribadendo che il concordato in continuità non è incompatibile con la liquidazione atomistica di beni non funzionali, purché la prosecuzione dell’attività riguardi una porzione significativa e funzionalmente autonoma dell’azienda. Richiamando Cass. n. 734/2020, la Corte precisa che l’art. 186-bis l.fall. non introduce un criterio di prevalenza tra continuità e liquidazione, ma un criterio di idoneità della continuità a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.

Poiché l’art. 186-bis non disciplina le modalità di liquidazione dei beni non funzionali, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 182 l.fall., quale disposizione di chiusura del sistema. In particolare, la clausola “se il concordato non dispone diversamente” non può essere intesa in senso meramente formale: non è sufficiente escludere il liquidatore, ma occorre una disciplina puntuale, trasparente e verificabile delle operazioni di liquidazione. In mancanza, il tribunale è legittimato a intervenire.

La Corte chiarisce che la nomina del liquidatore non costituisce una modifica della proposta, ma un intervento imposto dalla legge, funzionale alla corretta esecuzione del piano e alla tutela del ceto creditorio.

La pronuncia si segnala infine per la piena coerenza con l’impostazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che rafforza il controllo giudiziale nella fase esecutiva e conferma un modello di continuità aziendale “vigilata”, orientata al miglior soddisfacimento dei creditori.