a cura della Dott.ssa Jolanda De Paola
La Circolare n.3/E del 16 Aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata per dare attuazione alle principali novità introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n.139, dalla L.4 luglio 2024, n.104 e dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n.87 in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Una prima novità riguarda l’oggetto dell’imposta e l’ufficio competente. Viene chiarito che l’imposta si applica non soltanto ai trasferimenti mortis causa e donazioni, ma anche ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito e ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. L’ ufficio competente è quello nella circoscrizione dell’ultima residenza del de cuius, mentre se è residente all’estero, l’ufficio nella circoscrizione dell’ultima residenza in Italia, qualora quest’ultima non è nota si farà riferimento all’ ufficio di Roma.
Una delle modifiche più rilevanti è il passaggio da un sistema in cui l’imposta veniva liquidata dall’ Ufficio dell’Agenzia, ad un sistema in cui è il contribuente che autoliquida l’imposta, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, l’amministrazione mantiene il potere di controllo e rettifica. E’ previsto che l’unico erede di età non superiore ai 26 anni, possa richiedere lo svincolo immediato delle attività in successione a condizione che sia effettivamente l’unico erede.
Il D.Lgs del 14 giugno 2024 n.87 ha modificato anche la disciplina delle sanzioni, prevedendo un abbassamento delle percentuali sanzionatorie che si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.
Il nuovo quadro normativo chiarisce la disciplina delle liberalità indirette (es: attribuzioni gratuite che non formano oggetto di donazione formale) e segnala che possono essere assoggettate all’ imposta, se emerse nell’ ambito di procedimenti fiscali.
Le nuove norme si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 2025 e agli atti a titolo gratuito perfezionati dalla stessa data, salvo diversa indicazione normativa, la forma di presentazione della dichiarazione resta telematica. L’ imposta dovrà essere versata tramite F24 e i codici tributo previsti sono:
- 1539: per le successioni aperte dal 1 gennaio 2025
- 1635: se si opta per il pagamento rateale
- 1549: tardiva presentazione della dichiarazione, sanzione da ravvedimento art 13 D.Lgs 472/1997
- A139: successioni-sanzioni imposta sulle successioni art 33 comma 3 del TUS
- A150: successioni-sanzioni e tardiva presentazione della dichiarazione di successione art.50 del TUS
