a cura del Dott. Piccolo Nicolas Francisco
L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, definito Decreto Omnibus, ha stabilito che, sia erogata, un’indennità di importo pari a € 100 per l’anno 2024, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati presupposti soggettivi e oggettivi così come specificato dalla circolare n. 19/E del 10 ottobre:
- Abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.50 del TUIR;
- abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico;
- abbiano un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante.
Il lavoratore dipendente, verificato il possesso dei requisiti, può far richiesta dell’indennità al datore di lavoro, previo rilascio a quest’ultimo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A seguito della richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità e tali somme sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione con uno specifico codice tributo. Ai fini di un eventuale controllo futuro, in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.
Nel caso in cui il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, non abbia fatto richiesta al datore di lavoro o abbia cessato l’attività durante l’anno 2024, può beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024.
Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto. Se il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la non spettanza dell’indennità provvede al recupero del relativo importo.
