Cassazione Sez.I, Ordinanza n. 3931 del 22 febbraio 2026 – Revocatoria del compenso professionale per consulenza sul concordato preventivo

a cura del Dott. Simone Mallardo

Con l’ordinanza n. 3931 del 22 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema della revocabilità dei pagamenti effettuati in favore del professionista incaricato di assistere l’impresa nella fase di accesso al concordato preventivo.

La vicenda riguardava un pagamento eseguito da una società poi fallita in favore di un professionista che aveva svolto attività di assistenza preliminare in vista di una possibile soluzione concordataria.

La curatela aveva agito in revocatoria fallimentare, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte prima della dichiarazione di fallimento.

Il professionista aveva contestato la domanda, richiamando l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. g), L.F., applicabile ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali.

La Corte d’Appello di Milano aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione, rilevando che l’attività svolta si era arrestata a una fase meramente preliminare. In particolare, non era stata depositata alcuna domanda di concordato preventivo, né si era realizzato un effettivo accesso alla procedura. Il professionista aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse impropriamente richiamato principi elaborati in tema di prededuzione dei crediti professionali.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale. Secondo la Cassazione, le ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria costituiscono eccezioni alla regola della par condicio creditorum e richiedono un’interpretazione rigorosa. La ratio dell’art. 67, comma 3, lett. g), L.F. è quella di favorire il ricorso agli strumenti concorsuali di regolazione della crisi. Tale finalità, tuttavia, non consente di estendere l’esenzione a ogni incarico professionale collegato solo in astratto a un possibile concordato. La Corte ha precisato che il servizio reso deve presentare un nesso di strumentalità necessario e diretto rispetto alla procedura concorsuale. Questo nesso non ricorre quando l’attività del professionista si esaurisce in un esame preliminare di fattibilità. In assenza del deposito della domanda di concordato, l’attività resta confinata in una fase interna e preparatoria. Manca, quindi, un atto a rilevanza esterna idoneo a collegare la prestazione alla procedura. La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite n. 42093/2021 in materia di prededuzione. Pur trattandosi di istituti diversi, la Cassazione richiama il medesimo criterio della funzionalità o strumentalità effettiva della prestazione. La Corte evidenzia che l’esenzione da revocatoria non può operare a prescindere dall’apertura del concordato. Diversamente, il collegamento tra pagamento e procedura si ridurrebbe a una mera intenzione del debitore. Ne deriva che, quando la proposta concordataria non sia mai stata depositata, il pagamento del compenso professionale non può beneficiare dell’esenzione. In tale ipotesi, non occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla natura dell’attività prestata. La mancata instaurazione della procedura esclude in radice la possibilità di configurare la strumentalità richiesta dalla norma. Il pagamento resta quindi soggetto alla disciplina ordinaria della revocatoria fallimentare, ove ne ricorrano i presupposti e la decisione assume rilievo operativo per i professionisti che assistono imprese in stato di crisi. L’incarico finalizzato alla valutazione di un concordato non è, di per sé, sufficiente a sottrarre il compenso al rischio di revocatoria, assumendo rilievo la concreta evoluzione dell’attività svolta e il suo effettivo sbocco nella procedura concorsuale. La documentazione dell’incarico, delle fasi di lavoro e dei pagamenti conserva quindi importanza centrale. La pronuncia conferma una distinzione netta tra attività preparatoria interna e attività effettivamente funzionale all’accesso alla procedura. Il principio è destinato a incidere sulla gestione degli incarichi professionali nelle situazioni di crisi d’impresa. Resta fermo che la valutazione deve essere compiuta con riferimento alla disciplina applicabile ratio temporis e al concreto sviluppo della procedura.