a cura della Dott.ssa Francesca Leccia
La Cassazione, ordinanza n. 34760 depositata il 28 dicembre 2024, resa all’esito dell’udienza del 10.12.2024 ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di limite di finanziabilità nei mutui fondiari ex art. 38 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993).
Questa pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale definito in principio con la sentenza n. 26672 depositata il 28.11.2013 e, da ultimo, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 33719 depositata il 16.11.2022.
La sentenza n. 26672/2013 aveva stabilito che il superamento del limite di finanziabilità dell’80% non incide sulla validità del contratto di mutuo ossia non ne causa la nullità ma, al più, può comportare conseguenze rilevanti in termini di qualificazione giuridica del finanziamento.
Successivamente, la sentenza n. 33719/2022 aveva enunciato il seguente principio: “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (…) non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o del sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Con l’ordinanza n. 34760/2024, la Corte ha confermato questo approccio, ribadendo che il limite di finanziabilità rappresenta una norma imperativa a tutela del sistema bancario e finanziario ma non si traduce in un vincolo di validità del contratto, pur sottolineando l’obbligo per gli istituti di credito di osservare rigorosamente tale limite, al fine di garantire la trasparenza e la sostenibilità del rapporto contrattuale.
Questa ultima decisione consolida, quindi, un orientamento giurisprudenziale che mira a bilanciare la tutela del cliente e la stabilità del sistema bancario.
