a cura della Dott.ssa Simona Spezzaferri
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026, sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2025, con particolare riguardo ai riflessi sulla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il regime premiale ISA è riconosciuto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni cui si applicano gli ISA, purché conseguano il livello di affidabilità previsto dalla normativa. Restano esclusi i contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, nonché coloro che dichiarano ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569.
La principale novità riguarda la significativa semplificazione della modulistica. L’Agenzia delle Entrate ha infatti eliminato l’obbligo di indicare informazioni già disponibili nelle proprie banche dati, riducendo gli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti e degli intermediari. In particolare, è stata soppressa la richiesta dei dati relativi alla condizione di pensionato in 135 modelli, di lavoratore dipendente in 28 modelli e di cooperativa in 50 modelli.
Ai fini del rinnovo del Concordato Preventivo Biennale, la cui adesione dovrà essere formalizzata entro il 31 ottobre 2026 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026), il punteggio ISA relativo al periodo d’imposta 2025 assume particolare rilevanza. Il livello di affidabilità fiscale incide, infatti, sull’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla quota di reddito eccedente, secondo il sistema di aliquote differenziate previsto dall’articolo 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024.
Tra le condizioni essenziali per il mantenimento degli effetti del CPB assume particolare rilievo la correttezza dei dati indicati nei modelli ISA. La circolare precisa che l’omissione o l’errata indicazione di dati idonei ad alterare il punteggio ISA, qualora accertata dall’Amministrazione finanziaria, può determinare la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale nei casi previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024. Analogamente, la presenza di cause ostative previste dalla normativa, tra cui debiti tributari definitivamente accertati e non estinti oltre le soglie stabilite, può impedire l’accesso al concordato.
L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle proprie banche dati, comprese quelle derivanti dalla fatturazione elettronica e dai corrispettivi telematici. Sul piano operativo, appare pertanto opportuno che gli intermediari acquisiscano preventivamente i dati precalcolati disponibili nel Cassetto fiscale, mediante Delega Unica, al fine di verificarne la coerenza con le risultanze contabili del contribuente prima della trasmissione della dichiarazione.
In conclusione, la Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 conferma il ruolo sempre più centrale degli ISA, non solo quali strumenti di valutazione dell’affidabilità fiscale, ma anche quali elementi rilevanti nell’ambito del Concordato Preventivo Biennale. Per contribuenti e intermediari diventa quindi essenziale verificare con particolare attenzione i dati precalcolati e la corretta compilazione dei modelli, così da prevenire anomalie che possano compromettere l’accesso al regime, il mantenimento dei relativi benefici e un rapporto con l’Amministrazione finanziaria improntato ai principi di trasparenza, correttezza e affidabilità.
L’evoluzione degli ISA conferma, ancora una volta, la progressiva integrazione tra strumenti di compliance, semplificazione degli adempimenti e gestione del rischio fiscale, delineando un modello di relazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria sempre più orientato alla prevenzione delle criticità e alla certezza dei rapporti tributari.
