I limiti dell’art. 53, co. bis CCII secondo la Cass. civ., sez. I, sent. n. 10271 del 20.04.2026

a cura della Dott.ssa Arianna Pezone

L’art. 53, co. 5 bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza attribuisce alla Corte d’Appello un potere peculiare: confermare l’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, anche quando il reclamo si riveli fondato, a condizione che l’interesse generale di creditori e lavoratori risulti prevalente rispetto al sacrificio imposto al reclamante, a cui spetta, in tal caso, il risarcimento del danno subìto. Il meccanismo, in sostanza, opera una trasformazione della tutela del creditore in risarcimento del danno, assoggettando la sorte del piano a ragioni di efficienza complessiva della procedura concorsuale.

Al centro della pronuncia vi è una procedura di concordato preventivo in continuità, il cui piano contemplava una revisione unilaterale delle condizioni dei contratti di leasing in essere: riduzione dei canoni, soppressione dell’indicizzazione e traslazione del valore residuo sul prezzo di riscatto finale. La Corte d’Appello di Trento aveva confermato l’omologa del piano, pur riconoscendo che le modifiche contrattuali imposte si ponevano in contrasto con il principio di autonomia negoziale sancito dall’art. 1322 c.c., facendo leva sull’interesse generale dei creditori alla continuità aziendale e rimettendo la causa in istruttoria per la liquidazione del danno.

La Suprema Corte ha cassato la decisione articolando quattro distinti rilievi. (1) In primo luogo, il comma 5 bis è riservato ai vizi di convenienza – ossia alle ipotesi in cui il reclamante contesti un trattamento deteriore rispetto allo scenario liquidatorio – e, pertanto, non può essere invocato per sanare vizi di legittimità. È per questa ragione che la norma prevede un risarcimento del danno quando vi è la fondatezza del reclamo, proprio al fine di riequilibrare la posizione del creditore, il cui pregiudizio subìto consente comunque di perseguire un optimum per tutti gli altri soggetti coinvolti nella procedura. (2)Quanto all’interesse generale che “prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante”, la Cassazione specifica che la continuità aziendale è il presupposto della valutazione, ma non il suo esito. La prevalenza dell’interesse generale deve essere dimostrata e motivata in rapporto al pregiudizio specifico del reclamante. Nel caso esaminato, le società di leasing reclamanti erano titolari di crediti eccedenti il 90% del passivo complessivo: in questo quadro, è difficile individuare un interesse generale contrapposto alla quasi totalità della massa creditoria. (3) A parere della Suprema Corte, l’omologa, poiché porta con sé l’eventuale risarcimento del danno al reclamante, può essere confermata solo se vi è espressa richiesta delle parti, laddove per “parti” s’intenda la proponente, generando il risarcimento del danno un incremento della debitoria a carico della stessa, tale da poter incidere in seguito sull’equilibrio del piano. (4) Infine, la quantificazione del risarcimento non può essere rinviata a un momento successivo. La Corte d’Appello è tenuta a liquidarlo nella stessa sentenza in cui conferma l’omologa, proprio perché l’importo così determinato incrementa la debitoria concordataria e, pertanto, deve essere verificato ai fini della fattibilità del piano.