a cura della Dott.ssa Silvia Schiavone
L’introduzione della Global Minimum Tax nel sistema tributario italiano costituisce uno degli interventi più significativi del recente processo di riforma della fiscalità internazionale, inserendosi nel più ampio quadro di armonizzazione volto a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento artificioso degli utili (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Tale intervento si inserisce nel quadro degli standard sviluppati in sede OCSE nell’ambito del progetto “Pillar 2”, che mira a garantire che i gruppi multinazionali e nazionali di maggiori dimensioni siano assoggettati a un livello minimo di imposizione pari al 15%, indipendentemente dalla giurisdizione in cui operano.
La Global Minimum Tax contribuisce alla definizione di un assetto più uniforme e stabile, riducendo i vantaggi derivanti dal profit shifting e favorendo una maggiore trasparenza del sistema tributario internazionale.
Il decreto che disciplina il nuovo regime introduce tre forme di prelievo integrativo:
• imposta minima integrativa;
• imposta minima suppletiva;
• imposta minima nazionale,
che operano quando l’aliquota effettiva conseguita dal gruppo risulta inferiore al livello minimo stabilito. Il meccanismo non incide sulla determinazione del reddito, ma integra l’imposta dovuta fino alla soglia prevista, assicurando l’allineamento del prelievo agli standard internazionali.
Per consentire l’operatività della disciplina, l’Agenzia delle Entrate, in data 10/11/2025, ha emanato la Risoluzione n. 63/E, con la quale sono stati istituiti i codici tributo necessari per l’effettuazione dei versamenti tramite modello F24.
Il pagamento deve avvenire senza possibilità di compensazione e in due momenti distinti:
• una prima rata pari al 90% entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
• una seconda rata entro il mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per l’anno fiscale 2025 le scadenze sono fissate a novembre 2026 (prima rata) e aprile 2027 (seconda rata).
La Risoluzione istituisce inoltre i seguenti codici tributo:
• 2730 per l’imposta minima integrativa;
• 2731 per l’imposta minima suppletiva;
• 2732 per l’imposta minima nazionale;
• oltre ai codici 2733 e 2734 per sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle due rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, ed “RR” il numero complessivo delle rate, indicando sempre 02.
Con la definizione dei codici tributo, la Global Minimum Tax entra nella fase attuativa, richiedendo alle imprese un adeguamento organizzativo coerente con la complessità del nuovo sistema. Si tratta di un passaggio che incide significativamente sulla fiscalità internazionale e che orienterà, nei prossimi anni, le strategie di compliance dei gruppi multinazionali.
