La nuova formulazione dell’art.47 CCII: i nuovi obblighi di verifica da parte del Commissario giudiziale a tutela del ceto creditorio.

a cura del Dott. Davide Fico

L’art.47, comma 1, CCII statuisce che “…A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali…”.

Tale impianto normativo conferisce una maggiore responsabilità al Commissario giudiziale, che nella fase prenotativa del Concordato preventivo è chiamato a redigere il parere motivato ex art.47, comma 1, CCII, con l’obbiettivo di garantire maggior tutela del ceto creditorio, rispetto alla normativa fallimentare, ove in tale fase il Tribunale era demandato ai sensi dell’art. 163 l.fall. ad ottemperare a quanto sembra opportuno riportare in calce: “Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi”

Il parere motivato ex art.47, comma 1, CCII, dovrà necessariamente contenere chiari e puntuali approfondimenti sulla ritualità della proposta, sulla manifesta idoneità del piano concordatario alla soddisfazione dei creditori concorsuali e alla conservazione di valori aziendali, nonché sulla corretta formazione delle classi dei creditori concorsuali.

Infine, nell’ evidenziare l’indagine e la verifica posta in essere dal Commissario giudiziale in ordine alla proposta ed al piano concordatario come predisposto dal debitore ricorrente si fa memoria infine che la valutazione di ammissibilità richiesta dalla norma ex art. 47 CCII, deve essere effettuata sia sulla ammissibilità giuridica che sulla fattibilità economica in senso puro e non più rimessa alle determinazioni dei soli creditori in una fase successiva della procedura concordataria.

Ciò evidenziato, pertanto, il Commissario giudiziale porrà – ai sensi dell’art.47 CCII – la propria attenzione dapprima alla ritualità della proposta, e successivamente analizzerà la – eventuale – manifesta inidonietà alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, e la corretta formazione delle classi dei creditori.