Edilizia, quali novità per il 2025?

a cura del Dott. Rocco Noviello

La Legge di Bilancio per il 2025, è intervenuta con determinazione nella riduzione delle tax expenditures. In tema di agevolazioni per i lavori edili, in buona sostanza la stretta è stata doppia, una data dalla sostanziale rimodulazione al ribasso delle agevolazioni fin oggi conosciute e l’altra dall’introduzione del limite alle detrazioni per i soggetti che conseguono un reddito superiore ai 75.000 € (art. 16-ter del Tuir), limite che, però, non riguarderà le spese per lavori edilizi sostenute fino al 31 dicembre 2024.

La prima sostanziale differenza con il passato (il “c.d. Bonus casa” come lo conoscevamo era in vigore dal 26.06.2012), volendo semplificare, è data dall’introduzione di due differenti aliquote: quella del 50% per i lavori eseguiti sulla prima casa e il 36% per quelli eseguiti sulle unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.

Mentre cambia poco per il “classico” bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa, che scende al 36% per la seconda, l’impatto più rilevante, in controtendenza con la direttiva europea sulle “Case green”, è stato inferto all’Ecobonus, non solo in termini di aliquota agevolativa ma con l’esclusione dall’agevolazione delle caldaie a metano, che possono ora essere agevolate solo se inserite in combinazione con pompe di calore e gestite da una centralina comune.

Ulteriori interventi che hanno ricevuto una drastica rimodulazione dell’aliquota sono quelli diretti alla riduzione del rischio sismico. Questi interventi, a seconda del miglioramento della classe sismica, erano agevolati anche all’85%, invece, oggi vengono sostanzialmente allineati al bonus ristrutturazioni con una riduzione del beneficio in ipotesi di abitazione non principale che può arrivare fino al 49%.

A ben vedere l’unico bonus con aliquota superiore al 50% sopravvissuto alla stressa è quello relativo alla rimozione delle barriere architettoniche, che resta ancora al 75%. Ma anche quest’ultima agevolazione non è stata scevra da modifiche, difatti sarà applicabile solo per ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione, sostituzione di gradini con rampe e realizzazione di strumenti che “attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave”.

Delicata è la situazione che può venire a crearsi nei condomini, dove in virtù del riformulato art. 16-bis del Tuir, la detrazione spetterà al 50% o al 36% a seconda che il singolo soggetto che sostiene la spesa abbia destinato l’unità immobiliare ad abitazione principale o meno. Questa fattispecie potrebbe creare non pochi problemi in fase di assemblea di approvazione dei lavori, dove i soggetti con aliquota di detrazione maggiore potrebbero essere più invogliati ad approvare i lavori al rispetto a quelli con aliquota inferiore.