Terzo correttivo al Codice della crisi: Segnali d’allarme e obblighi di segnalazione

a cura del Dott. Saverio di Chiara

Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo-ter) il quale apporta una serie di ulteriori modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019, CCII) rispetto al testo entrato in vigore nel luglio 2022.

In materia di segnali d’allarme, attraverso un intervento sull’art. 25-octies, viene introdotto l’onere di segnalazione di uno stato di crisi o di insolvenza anche in capo al soggetto incaricato della revisione legale, in aggiunta a quello in capo all’organo di controllo societario.

L’obbligo di segnalazione, altresì, mediante l’azione del legislatore, viene ora meglio disciplinato. Difatti, la nuova formula del già menzionato articolo 25-octies, al comma 2 recita: “La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del Codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.”.

Dunque, viene chiarito che la segnalazione dovrà considerarsi tempestiva, ai fini della mitigazione o esclusione della responsabilità dei membri dei già menzionati organi, purché intervenuta entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi.

All’art. 25-decies, inoltre, viene precisato che la comunicazione agli organi di controllo, da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, è dovuta solo in caso di revoche, sospensioni, o variazioni in senso peggiorativo, degli affidamenti.