a cura della Dott.ssa Wanda Buonocore
Il ruolo cruciale dell’Organo di Controllo nella prevenzione delle crisi aziendali è dettato dall’articolo 25-octies del Codice della Crisi e dall’articolo 2086 del Codice civile.
L’organo di controllo ha il compito di vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e finanziari, segnalando tempestivamente qualsiasi squilibrio economico-finanziario.
Questa vigilanza si articola in tre fasi:
- emersione tempestiva della crisi,
- monitoraggio durante la composizione negoziata,
- vigilanza sull’implementazione del piano di risanamento.
la prima fase può connotarsi come “emersione tempestiva” ai sensi del comma 3, dell’articolo 3, “adeguatezza delle misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa”: ruolo proattivo;
la seconda fase involge l’attività svolta dall’organo di controllo successivamente all’apertura delle trattative e per tutta la durata la durata: consultiva ed informativa;
la terza fase, si ascrive all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 c.c., sull’esecuzione delle misure adottate e dell’adozione del piano di risanamento.
Tuttavia, vi sono carenze di coordinamento normativo, specialmente nelle società che nominano un revisore anziché un organo di controllo, situazione frequente nelle piccole imprese. La segnalazione dell’organo di controllo è fondamentale e deve essere tempestiva, scritta e motivata.
In caso di inadempienza da parte dell’amministrazione, l’organo di controllo ha l’obbligo di attivare gli strumenti giuridici necessari per garantire l’intervento tempestivo, pena la responsabilità diretta per omissione.
