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Il Concordato Preventivo Biennale alla luce della CIRCOLARE 18/E del 17/09/2024
a cura del Dott. Alfonso Panzera
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è disciplinato dalle seguenti disposizioni::
- Legge 9 agosto 2023 n. 111 (di seguito “legge delega”), recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo di adesione e di adempimento spontaneo»;
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108 (di seguito “decreto CPB”), recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024, di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA (di seguito “decreto ministeriale CPB ISA”);
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2024, di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti forfetari (di seguito “decreto ministeriale CPB forfetari”).
L’accesso al CPB è riservato ai contribuenti soggetti a ISA o che adottano il regime forfetario, a condizione che non si verifichino le situazioni ostative del decreto CPB. Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati che quelli effettivi relativi ai due periodi d’imposta. Le imposte e i contributi dovuti su tali redditi sono soggetti a controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600.
Per il primo anno di applicazione del CPB, le scadenze per l’adesione coincidono con quelle della dichiarazione annuale dei redditi, come stabilito all’articolo 9, terzo comma, del decreto CPB: «Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire entro il termine della dichiarazione annuale previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1».
Il CPB perde efficacia se, in uno dei periodi di validità, si verificano situazioni che alterano i presupposti su cui si basava l’accordo tra Fisco e contribuente. Queste includono:
- la cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- la presenza di circostanze eccezionali che determinano una contrazione delle basi imponibili effettive superiore al 30% rispetto a quelle concordate (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- l’adesione al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge sui forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, o modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazioni di ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- il superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetaria, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).