a cura della Dott.ssa Sabrina De Angelis
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026 (prot. n. 153611/2026) la fatturazione elettronica acquisisce una nuova funzione: la e-fattura viene ora messa al servizio anche della riscossione coattiva. È un passaggio coerente con l’evoluzione del patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria, ma con implicazioni operative precise per imprese e professionisti.
La cornice normativa è recente. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 117) ha inserito la lettera b-ter) nel comma 5-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015; il comma 118 fissava il termine di novanta giorni per l’attuazione, rispettato dal provvedimento. L’oggetto della condivisione è circoscritto: la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture emesse verso ciascun cessionario o committente nei sei mesi precedenti, secondo una cadenza periodica. Sono trasmessi i dati identificativi del terzo — codice fiscale, partita IVA, denominazione, domicilio fiscale — limitatamente alle operazioni tra soggetti IVA. La finalità è esplicitata: agevolare le analisi mirate all’individuazione dei terzi pignorabili e migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.
L’elemento di novità riguarda la fase di individuazione dei beni aggredibili. Sul versante commerciale, l’Agente della riscossione disponeva finora di strumenti circoscritti: l’anagrafe dei rapporti finanziari per i conti correnti, i dati sui rapporti di lavoro e sui trattamenti pensionistici per stipendi e pensioni. I crediti vantati dal debitore verso i propri clienti erano invece difficilmente intercettabili, perché presupponevano una conoscenza che spesso mancava. La disponibilità dei dati delle fatture colma questa lacuna: consente di sapere quali soggetti intrattengono rapporti commerciali con il contribuente iscritto a ruolo, per quali importi e con quale ricorrenza. Il credito commerciale, tradizionalmente l’attivo più difficile da pignorare presso terzi, diventa così direttamente individuabile.
Le implicazioni pratiche sono concrete. Per i contribuenti con carichi a ruolo non rateizzati né definiti, i crediti verso i clienti diventano una posta facilmente aggredibile, il che rafforza l’interesse a percorrere per tempo le soluzioni disponibili, un altro profilo spesso sottovalutato riguarda il pignoramento presso terzi, il quale viene notificato al committente, che viene così a conoscenza della posizione debitoria del fornitore. Risultano più esposte le imprese con clientela concentrata e fatturato elevato verso un singolo soggetto, per le quali la misura può tradursi in un effetto immediato.
Quanto alle modalità, il provvedimento delinea un percorso in due fasi. In avvio (as is) lo scambio avviene via PEC, con file protetti da password robusta trasmessa su canale separato e accesso riservato a personale autorizzato; a regime (to be) è prevista la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati. L’impianto, oggi volutamente prudente, è destinato a strutturarsi.
Il provvedimento dedica spazio alle garanzie. La base giuridica è individuata nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento UE 2016/679), con Agenzia delle entrate e Agente della riscossione qualificati come titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la propria competenza; è stata svolta la valutazione d’impatto ex art. 35 del Regolamento. Sul piano operativo rileva la clausola di minimizzazione: il numero delle posizioni da segnalare è definito dalle Direzioni regionali dell’Agenzia e dall’Agente della riscossione competente per territorio, in funzione delle caratteristiche economiche e produttive dell’area e della capacità operativa, secondo criteri di proporzionalità, non eccedenza e gradualità. L’avvio sarà quindi selettivo e non generalizzato.
Sul piano sistematico, la misura si colloca nella riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal PNRR ed estende all’Agente della riscossione un impiego dei dati delle fatture elettroniche già previsto per altre finalità: la polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e l’analisi del rischio, il controllo e la vigilanza affidati ad Agenzia delle entrate, GdF e Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 1, comma 5-bis, lettere a e b-bis, del D.Lgs. 127/2015). Si conferma una linea evolutiva nota: il dato raccolto per una finalità trova progressivamente impieghi ulteriori all’interno del perimetro dell’Amministrazione.
Per il professionista la conseguenza è operativa più che teorica. Il monitoraggio dell’esposizione a ruolo dei clienti e la gestione tempestiva delle posizioni debitorie diventano parte ordinaria dell’attività di assistenza. Con una finestra di osservazione di sei mesi, l’intervento conviene a monte, prima che i dati siano messi a disposizione.
