News Cassa Aprile 2025

a cura del Dott. Gennaro Ciaramella

Riscatto di laurea, militare, servizio civile volontario e tirocinio

Chi può richiederlo

Iscritti non pensionati della Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro superstiti se l’iscritto non ha già effettuato il riscatto.

Possono essere riscattati:

  • il periodo del corso legale di laurea in discipline valide ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista;
  • il periodo del servizio militare nonché i servizi ad esso equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
  • il periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo di 3 anni;

a condizione che:

  • per gli stessi periodi non sia già stato richiesto ed ottenuto il riscatto o l’accredito presso altri enti previdenziali;
  • i periodi non siano coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;
  • il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.

L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall’ anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presentazione della domanda, che l’onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia determinato secondo il metodo di calcolo retributivo che è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Modalità di pagamento dell’onere di riscatto:

  • metodo di calcolo contributivo
  • unica soluzione;
  • numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
  • numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 90 giorni  dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell’onere di riscatto per il numero delle rate scelto inferiore a quelle massime consentite.

In tutti i casi il mancato versamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di massima rateazione, o di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell’onere di riscatto per il numero di rate scelto inferiore a quelle massime consentite, entro il temine perentorio, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto che verrà archiviata.

Attraverso i servizi online RLA; RMI; RTI è possibile simulare l’onere del riscatto e valutarne i benefici in termini di importo e decorrenza anticipata della pensione futura.

La domanda di riscatto deve essere presentata utilizzando il servizio online DRL per il riscatto del corso legale di laurea; DRM per il riscatto del periodo del servizio militare, DRT per il riscatto del periodo di tirocinio e DRC per il riscatto del servizio civile volontari