a cura del Dott. Pietro Casale
L’OIC 34, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, disciplina il trattamento contabile dei ricavi derivanti dalla vendita di beni, prestazioni di servizi e altre attività caratteristiche delle imprese. Tale principio o si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.
Tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC sono, dunque, obbligate all’adozione del presente principio sempre considerando che, ai sensi dell’articolo 2423 comma 4 del codice civile, “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
Il nuovo principio sui ricavi si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico. Dunque, non sono escluse dall’applicazione del principio quei ricavi che vengono iscritti nella voce A5 – Altri ricavi e proventi ad esempio.
Sono invece esclusi dall’applicazione dell’OIC 34 i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione di cui all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”, nonché ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Il principio stabilisce, in analogia al principio internazionale IFRS 15 relativo ai ricavi derivanti da contratti, un processo di valutazione e rilevazione suddiviso in 5 fasi:
- Determinazione del prezzo del contratto
- Individuazione degli eventuali corrispettivi variabili
- Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione (solo per le imprese che predispongono il bilancio in forma ordinaria. Non è necessario procedere alla scomposizione per unità elementari quando tutte le prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio, o se gli effetti sono irrilevanti, e nei casi espressamente previsti dal paragrafo 17).
- Allocazione del prezzo a ciascuna unità elementare – Il prezzo complessivo viene allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita al netto degli sconti della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto
- Rilevazione dei ricavi.
