a cura della Dott.ssa Concetta Pezone
La disciplina dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti è stata recentemente oggetto di un importante intervento correttivo, resosi necessario dopo le criticità emerse a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. La formulazione originaria della norma prevedeva, a partire dal 15 giugno 2026, l’eliminazione della soglia minima di 5.000 euro per l’attivazione delle verifiche fiscali preventive presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In questo modo, qualsiasi pagamento disposto da amministrazioni pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti di professionisti sarebbe stato sottoposto a controllo, anche per importi particolarmente contenuti.
Il meccanismo avrebbe comportato, in presenza di carichi iscritti a ruolo non regolarizzati, la possibilità di bloccare il pagamento e procedere alla compensazione coattiva delle somme dovute fino a concorrenza del debito fiscale. Sebbene la misura fosse stata concepita con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia della riscossione erariale, l’estensione dei controlli anche ai cosiddetti “micropagamenti” aveva suscitato forti perplessità tra le categorie professionali.
Avvocati, commercialisti, consulenti tecnici, architetti, ingegneri e ausiliari del giudice rischiavano infatti di subire rallentamenti nei pagamenti anche per compensi di modesto importo, con conseguenti difficoltà operative sia per i professionisti sia per gli uffici della Pubblica Amministrazione chiamati a gestire un numero elevatissimo di verifiche preventive.
A seguito delle osservazioni avanzate dal mondo professionale, l’emendamento al Decreto Fiscale approvato il 14 maggio 2026 ha corretto l’impostazione iniziale, reintroducendo la soglia minima di 5.000 euro. La verifica fiscale preventiva continuerà quindi ad applicarsi esclusivamente ai pagamenti superiori a tale importo, mentre i compensi pari o inferiori alla soglia potranno essere liquidati senza l’attivazione del controllo automatico previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.
Emblematico è il caso di un professionista che debba incassare da un ente pubblico una parcella di 3.500 euro: con la nuova impostazione, il pagamento non sarà soggetto alla verifica preventiva, anche in presenza di cartelle esattoriali pendenti, poiché l’importo resta inferiore alla soglia dei 5.000 euro. Diversamente, nel caso di una parcella pari a 6.000 euro, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a effettuare la verifica fiscale e, in presenza di debiti iscritti a ruolo non regolarizzati, potrà sospendere il pagamento nei limiti delle somme dovute all’Agente della Riscossione.
La modifica è stata accolta favorevolmente da Confprofessioni, che l’ha definita un intervento improntato a ragionevolezza, in quanto evita che la tutela dell’interesse erariale si trasformi in un meccanismo eccessivamente penalizzante per i lavoratori autonomi. Rimane tuttavia centrale il tema del corretto equilibrio tra esigenze di riscossione, tempestività dei pagamenti pubblici e tutela dell’attività professionale.
La modifica conferma la necessità di un sistema equilibrato, in grado di contrastare l’evasione fiscale senza penalizzare i professionisti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le categorie professionali auspicano ora ulteriori interventi, anche sul fronte dell’equo compenso, per rafforzare la tutela dei professionisti nei rapporti con i grandi committenti e con gli enti pubblici.
