a cura della Dott.ssa Iolanda Piccolo
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter), analizzando nel dettaglio i singoli istituti introdotti dalla riforma. Si tratta della prima di quattro Parti destinate a una pubblicazione progressiva. In particolare, questa prima parte è dedicata alla composizione negoziata della crisi, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alla disciplina dei gruppi di imprese. Seguiranno la Parte II, dedicata al sovraindebitamento, la Parte III, relativa agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, e la Parte IV, concernente la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.
L’intervento dell’Agenzia mira a fornire una ricostruzione organica delle principali disposizioni del Codice, valorizzando le relazioni illustrative, i lavori parlamentari e gli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolarne l’applicazione ai casi concreti. Il documento tiene inoltre conto dei contributi formulati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica promossa dal 15 aprile al 20 maggio 2026.
Tra i profili di maggior interesse vi è il trattamento del credito tributario. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore di concludere, nel corso delle trattative, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto il pagamento parziale o dilazionato – anche congiuntamente – del debito tributario, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La Circolare richiama, in proposito, il D.M. 28 settembre 2021, da ultimo aggiornato dal D.M. 23 aprile 2026, che conferma la possibilità di prevedere congiuntamente falcidia e rateizzazione del debito.
Particolarmente significativa è la posizione sulla falcidia dell’IVA. In tale contesto, richiamando la sentenza Degano Trasporti (CGUE, causa C-546/14), l’Agenzia ritiene la falcidia ammissibile purché un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto assicuri al creditore pubblico una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, orientamento confermato anche dal Tribunale di Monza (31 dicembre 2025). La questione viene così ricondotta a una verifica concreta della convenienza della soluzione negoziale rispetto allo scenario liquidatorio.
A presidio dell’attendibilità della proposta sono richieste due relazioni distinte, che secondo l’Agenzia non possono essere rese dal medesimo soggetto: quella del professionista indipendente, sulla convenienza dell’accordo, e quella del revisore legale, sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare, sul piano procedurale, l’Ufficio competente è individuato in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, che certifica la posizione debitoria entro trenta giorni dalla proposta, da trasmettere con congruo anticipo rispetto alla conclusione delle trattative. Per i tributi erariali l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio, previo parere conforme della Direzione regionale, diversamente dalla transazione fiscale ordinaria (art. 63), non è richiesto il parere della struttura centrale anche per falcidie superiori al 70% e a 30 milioni di euro. L’iter istruttorio dell’Amministrazione finanziaria si colloca entro il termine, anche prorogato, previsto per l’incarico dell’esperto (art. 17, comma 7). La proposta andrà dunque presentata con adeguato anticipo, per consentirne il completo svolgimento, incluso il parere interno obbligatorio.
In particolare, l’art. 25-quater estende questa disciplina anche alle imprese cd. sottosoglia. L’unica differenza è che, per queste imprese, il riferimento è alla liquidazione controllata, non a quella giudiziale.
Il quadro normativo prevede che l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o di mancata esecuzione dei pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze, un profilo da tenere presente nella strutturazione del piano.
La Circolare n. 5/E segna, in questo senso, un passaggio di prospettiva significativo. L’Amministrazione finanziaria non si limita più al ruolo di mero creditore da soddisfare, ma diviene interlocutore attivo del percorso di risanamento, chiamato a contemperare l’interesse erariale con la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali. Un mutamento culturale, prima ancora che normativo, che i professionisti della crisi d’impresa sono chiamati a cogliere e a valorizzare nella prassi quotidiana.
