a cura della Dott.ssa Serena Feliciello
Nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto. È questo il principio di diritto fissato dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 22960 del 09 luglio 2026. Il caso muove da un ricorso presentato da una S.r.l., la cui proposta di concordato in continuità indiretta era stata dichiarata inammissibile, poiché il piano qualificava come plusvalore concordatario la differenza tra l’offerta di acquisto da parte di un terzo dell’azienda e il minor valore dato dalla liquidazione atomistica dei singoli beni. La Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, osserva che: “Se alla data della domanda la proposta si fonda sull’offerta vincolante di acquisto dell’azienda pervenuta da un terzo, e addirittura, se la serietà della domanda è stata validata da un procedimento competitivo […], non è possibile contemporaneamente fissare il confronto con un’alternativa liquidatoria che sottostimi il medesimo compendio aziendale, come se ciò non fosse accaduto”. Tale pronuncia ha generato dubbi interpretativi e l’ipotesi che il concordato in continuità indiretta fosse divenuto impraticabile, venendo meno, il plusvalore da distribuire secondo la relativa priority rule. Di contro, la Suprema Corte nell’ordinanza dà attuazione all’art. 87, comma 1, lett. C, CCII, il quale definisce il valore di liquidazione come: “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, oltre delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.” La norma, quindi, incorpora nel valore di liquidazione il maggior valore economico realizzabile dalla cessione dell’azienda in esercizio, per cui il prezzo dell’offerta rappresenta la base per determinarne il valore anche nell’alternativa liquidatoria. L’ordinanza non mira ad annullare la convenienza di una proposta concordataria, ma incide sul criterio di determinazione del plusvalore, il quale deve essere costruito valutando le differenze specifiche e dimostrabili, riconducili alle ricadute che l’apertura della liquidazione giudiziale potrebbe generare sui valori intangibili, quali per esempio una compressione degli stessi, che porterebbe ad una perdita di allineamento tra valore di liquidazione e plusvalore concordatario. Si potrebbe valutare l’impatto reputazionale della notizia della liquidazione giudiziale nonché il fattore temporale, in termini di minor durata della procedura concorsuale e attualizzazione del costo del credito. In conclusione, con la pronuncia in oggetto viene meno la possibilità di affermare un plusvalore che non si è in grado di dimostrare e la cui corretta individuazione, invece, assolve sia a funzione informativa per il corretto esercizio di voto che a parametro di legittimità nell’ipotesi in cui la proposta preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relativa priority rule (RPR).
